Fatture elettroniche: scadenza per la conservazione sostitutiva

Pubblicato il 04 giugno 2021

A regime, la conservazione dei documenti informatici deve essere eseguita entro il 3° mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, per il periodo d’imposta 2019, il termine di presentazione del modello Redditi 2020 è slittato, ai sensi del D.L. n. 157/2020 (Ristori quater), dal 30 novembre al 10 dicembre 2020. Quindi la data avrebbe dovuto essere quella del 10 marzo 2021, ma poi è intervenuto il Decreto Sostegni che ha disposto il rinvio di 3 mesi: dunque, la nuova data per la conservazione dei documenti fiscali è quella del 10 giugno 2021.

Conservazione sostitutiva delle e-fatture

Ai fini fiscali il documento informatico è qualsiasi “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. La conservazione sostitutiva è la procedura informatica per conservare, con validità probatoria in termini di legge, la documentazione.

Normativamente, la conservazione in parola è disciplinata dal DPCM del 3 dicembre 2013 e dal Decreto Mef del 17 giugno 2014. Le regole tecniche sono state fornite dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Per conservazione sostitutiva s’intende quel processo informatico che garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità dei documenti informatici.

Il processo di conservazione sostitutiva può essere effettuato:

- direttamente dal contribuente, tramite il servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate

oppure

- affidata a un soggetto terzo, cioè uno degli operatori privati certificati.

Il servizio dell’Agenzia delle Entrate è gratuito ed attivabile dall’apposita area “Fatture e Corrispettivi”; ha durata di 15 anni ed è previsto per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

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