Arrivano chiarimenti dall’Inps, con il messaggio n. 2864 di ieri 18 luglio, in ordine all’esonero contributivo disposto dalla legge di bilancio 2022 a favore delle società cooperative costituitesi dal 1° gennaio 2022.
Vediamo di che si tratta.
Come detto, la legge di bilancio 2022 ha disposto, per le società cooperative nate dal 1° gennaio 2022 e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino a seimila euro annui per ciascun lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
In adempimento a quanto disposto dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022, la misura in questione è concedibile entro e non oltre il 30 giugno 2022, termine finale di operatività della normativa emergenziale dovuta al Covid.
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
Beneficiano dell’esonero, quindi, le società cooperative costituite dallo scorso 1° gennaio da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la propria costituzione entro il 30 giugno 2022.
A tali soggetti è stato attribuito dall'Istituto il codice di autorizzazione “8Y”, che, sempre da giugno 2022, assume il significato di “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”.
Il diritto all’esonero contributivo è subordinato alle seguenti condizioni:
Ai fini della fruizione dell’agevolazione in oggetto, gli interessati devono inoltrare una richiesta alla Struttura Inps territoriale competente tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
A partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto, i datori di lavoro dovranno evidenziare i nomi dei lavoratori interessati dall’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, indicando la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante vanno valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
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