Alle porte la data del 30 settembre 2022 come termine entro cui eseguire il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare dell’anno.
Tuttavia, si ricorda, qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento potrà essere rimandato al 30 novembre 2022.
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica è stato rivisto anche il sistema che riguarda il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.
Infatti, con periodicità trimestrale, l’Agenzia delle entrate elabora le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) e non scartate per verificare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Da tale verifica vengono pubblicati, all’interno del portale "Fatture e corrispettivi”, due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
Per quanto riguarda tale elenco B – relativo alle fatture elettroniche ordinarie e semplificate emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso la PA dove manca l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento – si specifica che si tratta delle fatture aventi le seguenti caratteristiche:
Con riferimento all’ultima alinea, va fatta segnalazione all’Agenzia delle Entrate riportando nella riga della fattura - nel campo “Tipo dato” presente nel blocco “Altri dati gestionali” - uno dei seguenti valori:
- “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
- “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
- “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.
La normativa stabilisce che con riferimento al secondo trimestre 2022, il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire entro il 30 settembre; ma, qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Va ricordato che il Decreto Semplificazioni (n. 73/2022) ha introdotto una modifica con effetto dal 1° gennaio 2023: la soglia di 250 euro diventa di 5.000 euro.
Il pagamento dell’imposta può avvenire:
I codici tributo da indicare nell’F24 sono:
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