Dl Liquidità in Gazzetta: le misure del settore Giustizia

Pubblicato il 09 aprile 2020

Le misure del Dl “Liquidità” n. 23 dell’8 aprile 2020 concernenti il settore Giustizia. Il provvedimento è in vigore da oggi.

E’ stato pubblicato ieri, 8 aprile, il Decreto legge da ultimo approvato dal Consiglio dei ministri recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Termini processuali e udienze: stop fino all’11 maggio 2020

Tra le alte previsioni, il capo V del provvedimento contiene disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali.

All’interno di questo, l’art. 36 dispone lo slittamento, dal 15 aprile all’11 maggio 2020, del termine di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del Dl Cura Italia (n. 18/2020), concernente il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Attività giudiziaria. Secondo periodo 12 maggio - 30 giugno 2020

Di conseguenza, il termine iniziale del secondo periodo di cui al comma 6 dell’art. 83 - ossia della fase di gestione discrezionale dell’emergenza in capo ai dirigenti degli uffici giudiziari - è fissato al 12 maggio 2020.

Tale slittamento è applicabile anche ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del medesimo art. 83, in quanto compatibili (procedimenti di mediazione, negoziazione assistita, risoluzione stragiudiziale delle controversie, procedimenti davanti alle commissioni tributarie e alla magistratura militare), nonché a tutte le attività della Corte dei conti.

La proroga non di applica, invece, ai procedimenti penali in cui i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

Processi amministrativi e giudizi tributari

Nei processi amministrativi – sancisce il comma 3 dell’articolo 36 – sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del Cpa.

Il successivo art. 37 dispone, invece, che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del Dl n. 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020: sino a tale nuova data, così, rimangono sospesi tutti i termini relativi allo svolgimento di processi amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente. 

Rispetto ai giudizi tributari, l’art. 29 del nuovo Dl introduce misure volte ad agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia sia stata avviata dalle parti con modalità cartacee.

In particolare si prevede che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abilitato che si siano costituite in giudizio con modalità analogiche, siano tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

Giustizia: proroga Codice della crisi, contratti bancari, fallimenti, titoli di credito

Tra le altre disposizioni, si segnalano:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy