Decreto lavoro e imprese, sblocco dei licenziamenti non per tutti

Pubblicato il 01 luglio 2021

Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2021 ha approvato il decreto legge recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

Il decreto lavoro e imprese, oltre a disporre la sospensione del cashback, proroghe in materia di riscossione e misure di contenimento delle tariffe elettriche e di semplificazione della nuova Sabatini, contiene importanti novità in merito alla cassa integrazione e al blocco dei licenziamenti in linea con l’avviso comune raggiunto da Governo e sindacati.

Il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella stessa giornata (decreto legge 30 giugno 2021, n. 99)  ed è in vigore dal 30 giugno 2021.

Tessile, moda e calzaturiero: cassa integrazione

Nell’ottica di favorire l’utilizzo degli “ammortizzatori sociali disponibili prima di arrivare a qualsiasi licenziamento”, si prevede uno spartiacque per la proroga del blocco dei licenziamenti basato sul criterio dell’appartenenza dell’impresa ad uno dei settori produttivi “in crisi” tra quelli del tessile, della moda e del calzaturiero. Per questi comparti, a partire dal 1° luglio, sono previste altre 17 settimane di cassa integrazione Covid-9, scontata del contributo addizionale, a condizione che non si proceda a licenziamenti.

In particolare, il decreto legge n. 99 del 2021, all'articolo 4, prevede che i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, a decorrere dal 1° luglio 2021, possano sospendere o ridurre l'attività lavorativa ricorrendo, per i lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore del decreto n. 99 del 2021), ad ulteriori 17 settimane (durata massima) di Cassa di integrazione salariale ordinaria COVID 19  (articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

I trattamenti di integrazione salariali concessi scontano il contributo addizionale e sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Le domande di accesso alle ulteriori settimane della Cassa integrazione ordinaria Covid dovranno essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione o di riduzione dell'attività  lavorativa e, in  fase di prima applicazione, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Il decreto lavoro e imprese rinvia alle procedure di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).

Tessile, moda e calzaturiero: divieto di licenziamento

I datori di lavoro dei settori summenzionati che fanno ricorso all’integrazione salariale ordinaria COVID 19 senza contributo addizionale, fino al 31 ottobre 2021, non possono:

Tessile, moda e calzaturiero: deroghe al divieto di licenziamento

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri conferma le deroghe al divieto di licenziamento solitamente previste dal legislatore emergenziale.

Conseguentemente le sospensioni e le preclusioni summenzionate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nel divieto stesso.

Cassa integrazione per gli altri settori

Il decreto legge n. 99 del 2021 infine, introducendo l’articolo 40 bis al decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), riconosce, nel limite di  spesa  di 351 milioni di euro per l'anno 2021, per le imprese in crisi degli altri settori la possibilità di chiedere ulteriori 13 settimane di cassa integrazione straordinaria.

Nello specifico si prevede che, anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro privati che rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione ordinaria e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale  di cui al  decreto  legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sia riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di 13 settimane e fruibili fino al 31 dicembre 2021. 

Ai datori di lavoro che ricorrono all’ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga si applica per tutto il periodo di fruizione del trattamento il divieto di licenziamento secondo le regole e le deroghe indicate nel paragrafo precedente.

Fondo per la formazione per cassaintegrati e disoccupati

Prevista infine l’istituzione di un Fondo  per  il potenziamento delle competenze e la  riqualificazione  professionale. 

Il Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021, è finalizzato  a  contribuire al finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione per i quali è  programmata  una  riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione di  Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). 

I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse sono fissati con decreto interministeriale attuativo da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto n. 99 del 2021.

Cassa integrazione Covid 19

Dal 1° gennaio 2021 viene modificato il primo periodo dell'articolo 19 comma 3, del  Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24 aprile  2020,  n.  27) prevedendo che i periodi  di  trattamento  ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario  concessi  per le imprese danneggiate dal Covid non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma  3,  30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

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