Decreto blocca cessioni, legge di conversione in GU

Pubblicato il 12 aprile 2023

Il Decreto legge n. 11/2023 (cosiddetto decreto blocca cessioni) è stato convertito in legge dal Senato nella seduta del 5 aprile 2023.

Il passaggio all’Aula del Senato è stato velocissimo: il testo del disegno di legge di conversione è stato trasmesso martedì 4 aprile dalla Camera e ieri, senza aver concluso l’esame in Commissione Finanze, ha ottenuto la fiducia con 94 voti favorevoli, 72 voti contrari e 2 astenuti.

La legge di conversione, la n. 38 dell'11 aprile 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, che ha ospitato anche il testo coordinato del Dl n. 11 del 16 febbraio 2023.

NOTA BENE: Il calendario delle agevolazioni che riguardano la casa è, però, delineato visto che lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura è già partito lo scorso 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento.

L’iter parlamentare di conversione ha apportato numerose modifiche al meccanismo di cessione dei crediti edilizi, approvate ieri definitivamente dal Senato, che riguardano:

Cessione dei crediti, nuovo calendario

Le nuove date che interessano le cessioni dei crediti edilizi sono le seguenti.

Resta fermo al 17 febbraio 2023 lo stop per le cessioni dei crediti o sconto in fattura, che ormai hanno chiuso il loro corso, anche se sono passate alcune deroghe che riguardano ad esempio Onlus, Iacp e rimozione di barriere.

Viene spostato al 30 settembre 2023 il termine per effettuare le spese di ristrutturazione nelle villette unifamiliari o sugli edifici plurifamiliari autonomi, recuperando l’agevolazione del 110 per cento. Entro questa data sarà, infatti, possibile effettuare i bonifici e recuperare la maxi-detrazione. Tuttavia, lo slittamento non riguarderà tutti gli interventi, ma solo quelli già avviati e che, alla data del 30 settembre del 2022, avevano già un avanzamento pari almeno al 30%, attestato da una dichiarazione del direttore lavori.

ATTENZIONE: Chi inizia oggi una ristrutturazione di una villetta agevolata con il Superbonus avrà un beneficio fiscale limitato al 90%.

C’è tempo, invece, fino al 30 novembre 2023, per effettuare le comunicazioni di cessione e sconto in fattura relative alle spese 2022, pagando la sanzione da 250 euro, nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023. Dunque, fino al prossimo 30 novembre potranno effettuare la cosiddetta “remissione in bonis” tutti quei soggetti che, entro il termine ordinario del 31 marzo, ormai scaduto, non avevano sottoscritto un contratto di cessione.

NOTA BENE: La deroga vale nel caso in cui la cessione sia eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Chi opta per la detrazione in dichiarazione dei redditi fruisce di un allungamento del periodo di utilizzo che, però, interessa solo le spese realizzate nel 2022: il Superbonus potrà essere trasformato in una detrazione decennale e non più solo di quattro anni, ma la scelta potrà essere effettuata nella dichiarazione da presentare nel 2024 (redditi 2023).

NOTA BENE: Il termine per esercitare la nuova opzione sarà il 30 settembre 2024 per chi presenta il 730 e il 30 novembre 2024 per chi usa il modello Redditi, salvo modifiche al calendario fiscale del prossimo anno.

Conversione Dl blocca cessioni, adempimenti antiriciclaggio

Una delle novità più importanti entrate nel decreto legge, durante il suo iter di conversione, è quella che riguarda gli adempimenti in materia di antiriciclaggio che ricadono sugli intermediari.

All’articolo 1, comma 1, dalla lettera b) alla i) del Dl n. 11/2023 appena convertito vengono stabiliti e definiti i confini del “set documentale” che esclude, se reperito, il cessionario dei citati crediti d'imposta, dalla responsabilità solidale con il cedente nel caso in cui la detrazione “a monte” del credito si riveli indebita.

E’ ora stabilito che gli intermediari che appongono il visto di conformità per le cessioni dei crediti derivanti dai bonus edilizi sono liberati dall'attestazione sull'antiriciclaggio: i correttivi approvati definitivamente dal Senato intervengono sul quadro normativo della lettera i), sostituendo fondamentalmente il termine “intervengono” con “controparte nelle cessioni”, con il conseguente effetto di far ricadere nell'obbligo solo i cedenti dei tax credit.

Pertanto, restano obbligati solo i soggetti controparte nelle cessioni (i cedenti) se sottoposti alla specifica disciplina ed individuati all'articolo 3 del Dlgs 231/2007.

Da conformare le check list di controllo ove in alcuni casi si è previsto di acquisire anche la suddetta attestazione del soggetto che appone il visto di conformità di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 42 del Decreto legislativo n. 231 del 2007.

Infine, è stato inserito un ulteriore periodo secondo il quale, in ipotesi di controparte non soggetta agli obblighi antiriciclaggio ma avente veste di società quotata ovvero appartenente al gruppo di società quotata, si richiede che una società di revisione attesti l'avvenuto svolgimento di controlli analoghi ai profili di adeguata verifica della clientela che rappresentano il fondamento della disciplina del Dlgs n. 231/2007.

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