Dati contabili telematizzati: i soggetti obbligati

Pubblicato il 13 febbraio 2023

Con normativa risalente al 2006 (Dl n. 262/2006, convertito) è stato previsto che, con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fossero stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilità, tra gli altri, degli operatori qualificati come operatori professionali (ora destinatari registrati) ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nel settore degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti.

Nel tempo, dunque, è stato cadenzato l’invio dei dati contabili in base alle varie categorie di soggetti; ora, è ritenuto opportuno allineare la frequenza di invio delle trasmissioni telematiche nonché uniformare la tempistica di invio delle trasmissioni telematiche dei dati per alcuni soggetti.

Con determinazione direttoriale prot. 83362 del 10 febbraio 2023 l’Agenzia delle Dogane stabilisce l’invio telematico dei dati di contabilità su base giornaliera.

A partire dal 1° giugno 2023, l’esercente deposito commerciale di prodotti energetici di cui all’articolo 25, comma 1, del TUA autorizzato ad operare quale destinatario registrato trasmette, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui all’articolo 2, comma 3, della determinazione direttoriale prot.1494 del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.

L’esercente deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito ha una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmette mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui all’articolo 2, comma 3, della determinazione direttoriale prot. 1494 del 26 settembre 2007.

Resta ferma la decorrenza al 1° gennaio 2023 dell’obbligo di invio dei dati di contabilità da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 1, 3 e 4 della determinazione direttoriale prot. 86767 del 20 luglio 2009, con le frequenze previste (opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio aventi deposito con capacità di stoccaggio complessivamente inferiore a 10 metri cubi; operatori professionali registrati che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra).

Vengono, poi, indicate le date relative al primo invio dei dati di contabilità a seconda dei diversi settori.

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