Ha trovato l’accordo dei Ministri il decreto legislativo correttivo in materia di adempimento collaborativo, semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
Nella seduta del 20 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha riscritto alcune date del calendario fiscale per imposte e Cpb. In più, sono state azzerate le sanzioni per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.
Ma partiamo dal calendario delle scadenze fiscali che si aggancia ad una delle novità del 2024, il concordato preventivo biennale.
Per prima cosa anche per il 2024 il versamento dell’Irpef e relative addizionali, dell’Ires, dell’Irap e della Flat Tax al 15% dei forfettari viene portata dal 31 luglio al 30 agosto, accompagnata dalla maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
Per ragioni di cassa, la data si ferma al 30 agosto e non al 31 che, essendo un sabato, avrebbe dovuto slittare al 2 settembre.
Passando al concordato preventivo biennale, il Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024 ha introdotto delle modifiche significative.
Una delle principali innovazioni riguarda l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di fornire, entro il 15 aprile di ogni anno, dei software specifici per la raccolta dei dati essenziali all'elaborazione delle proposte di concordato. In precedenza, questa scadenza era fissata al 1° aprile.
Di norma, i contribuenti hanno tempo fino al 31 luglio per accettare la proposta di concordato, o fino all'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del loro periodo d'imposta, nel caso in cui questo non coincida con l'anno solare.
Tuttavia, nel primo anno di applicazione del Cpb, l'accettazione delle proposte può avvenire entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, come stabilito dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 1/2024. A tal proposito, sempre per il 2024, la data limite per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e per l'accettazione delle proposte di concordato sarà il 31 ottobre 2024 (anziché 15 ottobre).
Dal 2025, la scadenza per l’adesione al concordato preventivo verrà portata al 31 luglio, concedendo un mese in più ai contribuenti per le necessarie valutazioni.
Il metodo di calcolo degli acconti per le imposte sui redditi e l'IRAP durante i periodi fiscali inclusi nel concordato seguirà le norme standard, considerando i redditi e i valori di produzione netta stabiliti nell'accordo.
Per il primo anno fiscale di adesione al concordato, si applicano le seguenti regole:
- se l'acconto per le imposte sui redditi si basa sull'imposta dell'anno fiscale precedente, sarà applicata una maggiorazione del 15% sulla differenza positiva tra il reddito concordato e quello dichiarato in precedenza da imprese e lavoratori autonomi;
- per l'IRAP, se il calcolo dell'acconto si riferisce all'imposta dell'anno precedente, si deve aggiungere una maggiorazione del 3% sulla differenza positiva tra il valore di produzione netta concordato e quello dichiarato precedentemente;
- se l'acconto è calcolato sulla base delle imposte del periodo corrente, la seconda rata sarà la differenza tra l'acconto totale dovuto secondo il concordato e quanto già versato nella prima rata, seguendo le procedure standard.
Acconti nel regime forfettario - Per i soggetti nel regime forfettario inclusi nel concordato, l'acconto delle imposte sui redditi per i periodi fiscali interessati verrà calcolato anch'esso secondo le regole standard, tenendo conto dei redditi concordati. Nel primo anno fiscale di adesione al concordato, si osservano le seguenti norme:
- se l'acconto è basato sull'imposta dell'anno fiscale precedente, si applica una maggiorazione che varia: 12% o 4% in base all'articolo 1, comma 65 della Legge 190/2014, della differenza positiva tra il reddito concordato e quello precedentemente dichiarato;
- se l'acconto si basa sull'imposta del periodo in corso, la seconda rata di acconto sarà calcolata come la differenza tra l'acconto totale dovuto e quanto già pagato nella prima rata, seguendo le procedure standard. La maggiorazione dovrà essere versata entro il termine stabilito per il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto.
Le novità approvate dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024 prevedono nuove ipotesi di cessazione del concordato.
Nel dettaglio, il concordato cessa di avere efficacia qualora:
Tali nuove ipotesi si aggiungono a quelle già previste dall'art. 21, del D.lgs. 13/2024, secondo cui il concordato non è più efficace:
Il Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024 è intervenuto anche in materia di adempimento collaborativo.
Tra le novità, si evidenzia l'introduzione di uno "scudo" penale per il reato di dichiarazione infedele. Le imprese che comunicano preventivamente i rischi fiscali attraverso il sistema di interpello abbreviato o la comunicazione di rischio non saranno soggette alle penalità previste dall'articolo 4 del DLgs. 74/2000, e non sarà necessario segnalare tali violazioni alla Procura della Repubblica.
In particolare, la bozza di decreto legislativo approvata include modifiche significative come l'eliminazione dell'obbligo di segnalazione delle violazioni che non implicano frodi o comportamenti simulati. Anche in caso di risposta negativa da parte delle autorità fiscali a seguito di una comunicazione di rischio, il contribuente potrà continuare il contenzioso senza temere l'avvio di procedimenti penali per dichiarazione infedele, purché non siano coinvolti comportamenti fraudolenti.
Il decreto estende inoltre le possibilità di comunicare rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime collaborativo, offrendo la possibilità di eliminare completamente le sanzioni amministrative per tali periodi. Questa opportunità è aperta sia alle nuove ammissioni, entro 120 giorni dall'ammissione, sia alle società già parte del regime, che possono segnalare eventuali rischi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Un'altra modifica significativa è l'ampliamento delle categorie di società che possono accedere al regime. Non si limita più solo alle società parte di un gruppo consolidato fiscale, ma si estende a quelle che sono controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2) e comma 2n codice civile.
La normativa introduce anche sanzioni per i professionisti che rilasciano certificazioni infedeli, con multe significative e la possibilità di sospensione dall'esercizio della certificazione in caso di violazioni reiterate.
Sulla sorte del redditometro si riporta una nota del viceministro dell'Economia, Maurizio Leo: "in realtà già lo scorso mese abbiamo ampiamente chiarito che il cosiddetto redditometro non esiste più. Al suo posto è stato introdotto il nuovo accertamento sintetico 2.0, uno strumento che andrà a contrastare i grandi evasori in maniera chirurgica".
Aggiunge: “il provvedimento sarà migliorato in sede d'esame parlamentare del decreto correttivo con il contributo di tutti".
Approvato un nuovo disegno di legge che fa spostare dal 29 agosto al 31 dicembre 2025 la scadenza entro cui il governo potrà esercitare la delega per la riscrittura dei Testi Unici.
E’ stato ritenuto apprezzabile il contenuto delle varie misure approvate dal Governo su cooperative compliance, concordato preventivo biennale e adempimenti fiscali da parte del Consiglio nazionale dei commercialisti.
Tuttavia, sono auspicabili altre migliorie che possono giungere nel percorso di esame del provvedimento in Parlamento.
Il Presidente De Nuccio sottolinea come l’esecutivo abbia accolto alcune proposte avanzate dal Consiglio nazionale in tema di cooperative compliance, come la non applicabilità delle sanzioni penali connesse al reato di dichiarazione infedele nonché delle sanzioni amministrative per coloro che si dotano volontariamente del tax control framework certificato da un commercialista o da un avvocato.
Apprezzata anche la possibilità di versare il saldo 2023 e la prima rata di acconto 2024 per la platea dei soggetti ISA e forfettari entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.
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