Sono giunte all’Amministrazione finanziaria alcune richieste di chiarimento in merito alla corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”.
Specificatamente, è stato chiesto se, alla luce delle novità introdotte dal Dlgs n. 230/2021, tale sezione debba essere comunque compilata con riguardo ai figli per i quali in luogo delle detrazioni è riconosciuto l’Assegno Unico.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i dovuti chiarimenti con la risoluzione n. 55 del 3 ottobre 2023, in attesa delle istruzioni e del modello che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per l’anno 2024.
Il Dlgs n. 230/2021 rubricato “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46” ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU).
Si tratta di una prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica, misurata in ragione dell’ISEE.
L’articolo 10 dello stesso Dlgs ha modificato l’articolo 12 del Tuir, prevedendo, a partire dalla medesima data del 1° marzo 2022, che:
ATTENZIONE: Per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, dunque, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’AUU, salvo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 230 del 2021.
Successivamente, l’articolo 19, comma 6, del Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter) ha aggiunto il comma 4-ter all’articolo 12 del Tuir, in base del quale i figli sotto i 21 anni devono essere trattati al pari di quelli che danno diritto alla detrazione per familiare, ai fini dell’applicazione di tutte le disposizioni fiscali che fanno riferimento alla condizione di soggetto fiscalmente a carico.
NOTA BENE: In sostanza, viene introdotta una sorta di equiparazione tra figli di età pari o superiore a 21 anni, per i quali risulta ancora applicabile la detrazione per carichi di famiglia (articolo 12, Tuir), e i figli per i quali viene erogato l’Assegno unico universale, ma che possono essere considerati fiscalmente a carico.
Pertanto, in virtù della modifica del Dl Sostegni-ter e con l’introduzione dell’AUU, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir, ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.
Alla luce del quadro normativo che ha regolato la materia dell’Assegno unico universale e delle detrazioni/deduzioni per i familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 55/2023, ribadisce l’importanza dell’indicazione nella CU dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della CU, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU.
Pertanto, ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d'imposta delle deduzioni/detrazioni degli oneri sostenuti dal lavoratore per i familiari a carico, la sezione della CU dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va comunque compilata dal sostituto d'imposta.
Inoltre, secondo l’Agenzia, un’altra motivazione della compilazione è da ricondurre al fatto che le informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale, oltre che per l’applicazione di specifiche disposizioni in tema di welfare aziendale.
Infine, solo per il periodo d’imposta 2023, l’articolo 40 del Dl n. 48/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3mila, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato Testo Unico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Data l’importanza della corretta indicazione dei dati all'interno del prospetto dei familiari a carico, l’Agenzia anticipa che nelle istruzioni per la compilazione della CU 2024 verranno illustrate le modalità di compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” con riferimento a tutte le novità sopra descritte.
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