Il 2024 si conferma un anno parco di grandi novità per gli incentivi contributivi occupazionali.
A fronte di nuovi ingressi (il riferimento è agli incentivi contributivi alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere e di beneficiari dell’Assegno di Inclusione), si assiste ad un depotenziamento delle agevolazioni previdenziali per giovani e donne, avallato dal mancato intervento ad opera sia della legge di Bilancio 2024 sia del successivo decreto legge di conversione in legge del decreto Milleproproghe.
Per i regimi soggetti, altre limitazioni e incertezze arrivano inoltre dai tempi (lunghi) dell’iter per la prevista autorizzazione UE.
È il caso, per esempio. dell'incentivo contributivo strutturale riconosciuto alle cooperative da workers buyout, in attesa di nuova autorizzazione da parte della Commissione europea .
È invece fruibile per il 2024, in quanto non soggetto ad alcuna autorizzazione UE, lo sgravio contributivo, anch’esso strutturale, volto a favorire l’occupazione di persone svantaggiate nelle cooperative sociali.
Analizziamo le due agevolazioni vigenti.
Le cooperative sociali di tipo b), vale a dire le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, possono beneficiare dell’azzeramento delle aliquote contributive relative alla retribuzione corrisposta agli stessi lavoratori.
A prevederlo è l’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante la disciplina delle cooperative sociali.
Al riguardo, l’INPS ha fornito le indicazioni operative con circolare 29 dicembre 1992, n. 296, precedute dai chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro con la circolare 9 ottobre 1992, n. 116 e, con specifico riguardo alle agevolazioni contributive per l'assunzione di persone detenute e internate, con la circolare n. 27 del 15 febbraio 2019
A chi spetta
L'esonero contributivo in oggetto è riconosciuto esclusivamente per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative sociali di tipo b), di cui all'articolo 4, comma 1, legge n. 381/1991.
NOTA BENE: Sono esclusi dalle agevolazioni le cooperative di cui alla lettera a) dello stesso articolo (cooperative di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi).
Gli incentivi contributivi spettano per l’assunzione di:
L’appartenenza alle suddette categorie deve risultare da documentazione proveniente dalle competenti autorità.
A quali condizioni
L’applicazione dell’agevolazione contributiva è soggetta alla condizione che almeno il 30% della cooperativa sia costituito da persone svantaggiate, avendo riguardo al numero complessivo dei "lavoratori", soci e non soci, esclusi i soci volontari.
Misura dello sgravio
Particolarmente interessante è l’agevolazione contributiva riconosciuta alla cooperativa sociale, che può fruire dell’abbattimento totale delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute, ivi compresa la quota a carico del lavoratore.
NOTA BENE: L'abbattimento totale della quota a carico del lavoratore esclude di fatto l'applicazione dell'esonero parziale IVS e del cd. bonus mamme.
Come accennato in precedenza, l'esonero totale non si applica all'assunzione di persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari, per le quali è invece previsto una diversa misura agevolativa all'art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991 (per approfondimenti, si veda in seguito).
L'esonero contributivo si applica dalla data di decorrenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Prefettizio.
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi teoricamente dovuti per i soci svantaggiati e da accreditare a favore degli stessi è quella corrisposta ai sensi dell’art. 12 della legge 30.5.1969, n. 153, non adeguata ai minimali.
Adempimenti delle cooperative sociali
Le cooperative sociali interessate a fruire dell'esonero contributivo devono inviare, alla competente Sede dell'INPS, la seguente documentazione:
Persone detenute e internate
Per le retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno (articolo 21, legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’Ordinamento penitenziario), il citato articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991 prevede che le aliquote contributive siano ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Attualmente, la riduzione contributiva spettante a fronte delle retribuzioni corrisposte è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore, secondo il regolamento contenuto nel decreto n. 148/2014 e fatta eccezione per il contributo dello 0,30% destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua..
Gli sgravi si applicano per un periodo di
L’INPS ha fornito specifiche indicazioni operative con la circolare n. 27 del 15 febbraio 2019.
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittente e le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.
Non è possibile riconoscere il beneficio in trattazione per i rapporti di lavoro domestico.
Lo sgravio è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ma non al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazion (articolo 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150) ed è cumulabile con gli incentivi di natura economica (come l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI e l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili).
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Va infine ricordato che la Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 253, legge 30 dicembre 2021, n. 234) riconosce alle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire ai lavoratori l’azienda, in cessione o in affitto, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite di 6.000 annui.
L’esonero non spetta se il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
L’esonero, nonostante sia strutturale, ad oggi si applica solo per le cooperative costituitesi entro il 30 giugno 2022, come da autorizzazione della Commissione europea resa con la decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022 (INPS, messaggio n. 2864 del 18 luglio 2022).
Per i periodi successivi si attende una nuova autorizzazione UE.
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