L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 3/2024, con la quale sono state rese alcune delucidazioni in merito al contributo mensile erogato da una banca ai partecipanti ad un corso di formazione alla professione di consulente finanziario.
In sintesi, con il documento di prassi del 9 gennaio 2024 viene specificato quanto segue:
Vediamo le argomentazioni che sono state offerte dall’Amministrazione finanziaria alla Banca istante.
Come detto, l’istante è una Banca che opera nel settore dei servizi bancari e dell'intermediazione finanziaria attraverso un'estesa rete di consulenti finanziari. Al fine di sviluppare la propria rete commerciale, la stessa ha istituito al suo interno un centro di formazione permanente, attraverso il quale offre periodicamente ai giovani laureati o diplomati interessati la partecipazione ad un percorso formativo propedeutico alla preparazione per l'esame di abilitazione per l'attività di consulente finanziario, necessario per la successiva iscrizione all’apposito Albo.
Durante il periodo di formazione della durata di sei mesi, la Banca riconosce a ciascun partecipante un ''contributo allo studio'' pari a euro 1.300 mensili lorde, che assolve unicamente la funzione di sussidio di studio e formazione professionale a favore di partecipanti e non è in alcun modo riconducibile ad una remunerazione per prestazioni di lavoro o di collaborazione.
Tale contributo, inoltre, non vincola in alcun modo i partecipanti a sostenere l'esame per l'iscrizione all'Albo OCF e al RUI, né tantomeno ad accettare una eventuale successiva offerta di collaborazione da parte della Banca.
Alla luce di tutto ciò, la Banca - quale sostituto d’imposta - chiede di sapere se:
Vediamo quali sono state le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle Entrate.
Nella risposta ad interpello n. 3/E/2024, l’Agenzia ricorda che l'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir prevede che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
Per la nozione di "borsa di studio" si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica e di specializzazione. Mentre relativamente ad assegni, premi o sussidi "per fini di studio o di addestramento professionale", si fanno rientrare nel novero di tali erogazioni, oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro.
L’Agenzia, oltre alla normativa di specie, ha richiamato anche suoi precedenti documenti di prassi (per esempio la risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E), con i quali ha precisato che sono fiscalmente inquadrabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento.
Analogamente rientrano tra le borse di studio di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.
Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che il contributo in esame, corrisposto durante la frequenza del corso, al fine di favorire l'accesso dei partecipanti alla professione di consulente finanziario, rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, quale borse di studio e che la Banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d'acconto ai fini Irpef ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il secondo nodo sciolto dall’Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello n. 3/2024 riguarda la possibilità per i percettori del contributo alla formazione, che entreranno successivamente a far parte della rete commerciale della Banca con la stipula di un mandato di agenzia, di applicare il regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cosiddetto regime forfetario), oppure no ricorrendo una delle cause ostative all’ingresso a tale regime.
La Legge n. 190 del 2014 (articolo 1, commi da 54 a 89), che ha introdotto un regime fiscale agevolato per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, prevede che tale regime sia precluso alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
Il dubbio che potrebbe sorgere, dunque, è quello se anche la percezione del contributo alla formazione, essendo assimilato al reddito di lavoro dipendente, potesse integrare la fattispecie di cui alla lettera d-bis) del comma 57 della Legge 190/2014, che preclude l’accesso al regime forfettario alle persone fisiche.
Di conseguenza, i relativi percettori del suddetto contributo potranno applicare il regime forfetario, qualora intraprendano un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la Banca, poiché la percezione di detto contributo non integra la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge di stabilità 2015.
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