Con la circolare n. 55 del 29 aprile 2022 l'INPS comunica alle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021, come recuperare le riduzioni contributive per l’anno 2020.
Con specifico riferimento ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), il decreto Rilancio (decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78) ha modificato l’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Il legislatore riconosce, ai datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
I criteri di ammissione alla riduzione contributiva in parola sono contenuti nei decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312, e 14 settembre 2015, n. 17981.
Il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2 (sul quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito i chiarimenti con la circolare n. 18/2017) ha rideterminato le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino ovvero abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
L'INPS fa presente che per il 2020 possono beneficiare della riduzione contributiva le imprese che:
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha emanato i provvedimenti di ammissione delle imprese alla riduzione contributiva indicando, in ciascuna istanza, l’importo massimo fruibile.
L'INPS riporta in allegato alla circolare n. 55 del 2022 (allegato n. 1) l'elenco delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021 e che possono fruire della riduzione contributiva di cui al D.L. n. 510/1996 mediante conguaglio e ricorda alle stesse che gli importi contenuti nei decreti direttoriali costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Le altre aziende, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive ma non indicate nell’elenco allegato alla circolare, potranno operare i conguagli con successive comunicazioni.
Per ogni mese le imprese hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, nello stesso mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Le riduzioni contributive, riconosciute in presenza delle condizioni generali di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi, sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Non sono soggetti a riduzione contributiva:
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (legge 1° giugno 1991, n. 166);
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182).
L'INPS chiarisce, su parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che le imprese la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) possono cumulare Il beneficio contributivo Decontribuzione Sud con lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà.
Le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo per i contratti di solidarietà per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud devono calcolare e applicare il predetto esonero sulla contribuzione residua datoriale.
L'iter per ottenere la riduzione contributiva deve essere avviato dal datore di lavoro.
L'INPS, su richiesta dell'impresa e accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
I datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens devono valorizzare, entro il 16 luglio 2022 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 55 del 2022), all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
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