L’art. 24, D.Lgs. n. 80/2015, ha istituito il congedo per le donne lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere e la sospensione del rapporto per le collaboratrici coordinate e continuative, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
L’INPS, con circolare n. 65 del 15 aprile 2016, dopo aver riepilogato le caratteristiche del nuovo congedo ha, finalmente, fornito le tanto attese istruzioni per i datori di lavoro soffermandosi su:
Ricorda l’Istituto che la norma prevede che le lavoratrici, per fruire del congedo in questione, debbano preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio, salvi i casi di oggettiva impossibilità, e consegnare allo stesso la certificazione relativa al percorso di protezione.
Tuttavia è necessario anche che presentino una domanda all’INPS prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione).
Poiché la norma è entrata in vigore il 25 giugno 2015, alcune lavoratrici potrebbero già aver fruito del congedo per cui, per consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati, dovranno presentare domanda anche per tali periodi.
La domanda per il momento va presentata in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto al seguente percorso: www.inps.it >modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il codice “SR165”.
Qualora il periodo indicato comprenda giornate non lavorative (es. domeniche o festivi), il congedo va computato ed indennizzato avuto riguardo alle sole giornate di prevista attività lavorativa.
L’INPS pagherà direttamente l’indennità alle donne appartenenti alla categorie per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di maternità, ovvero operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione (si ricorda che il diritto al congedo non è previsto per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari).
Conclude la circolare n. 65/2016 evidenziando che all’indennità prevista per le lavoratrici vittime di violenza di genere, erogata direttamente dall’Istituto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del TUIR, in quanto trattasi di indennità sostitutiva della stessa categoria dei redditi sostituiti, perduti o integrati.
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