Comunità energetiche rinnovabili: forme giuridiche utilizzabili

Pubblicato il 08 aprile 2024

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto uno studio dedicato a "Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo".

Lo studio n. 38-2024/I - pubblicato sul sito del Notariato il 27 marzo 2024 e approvato dalla Commissione Studi d’Impresa del CNN il 20 marzo 2024 - approfondisce le norme che le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) devono seguire per ottenere contributi economici dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

In assenza di indicazioni specifiche del legislatore, l'attenzione dell'elaborato è focalizzata sulle strutture legali idonee alla formazione delle CER incentivabili dal GSE e sulla regolamentazione contrattuale adeguata alle politiche sulle CER, inclusi statuti e regolamenti interni.

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), cosa sono

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano aggregazioni di cittadini, imprese e enti locali che producono e condividono energia rinnovabile. Queste comunità svolgono un ruolo cruciale nella transizione energetica dell'Italia verso fonti più sostenibili, promuovendo l'autosufficienza energetica e l'impegno ambientale a livello locale.

Lo scritto dei notai, in particolare, si focalizza sui criteri necessari per la stesura dell'atto costitutivo delle CER, affinché esso sia conforme:

CER incentivate, requisiti e contributi previsti

Oltre ai requisiti basilari di cui all’art. 31 D. Lgs. n. 199/2021, le CER incentivate devono osservare i requisiti aggiuntivi di cui agli artt. 5, 8 e 14 del medesimo decreto, ai quali è stata data esecuzione con il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) e con il richiamato Dm n. 414/2023.

Le CER incentivate - viene rammentato nello studio - sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali, gestiti dal GSE nel rispetto delle Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR.

I contributi si sostanziano:

CER incentivate dal GSE, forme giuridiche utilizzabili

Nello scritto, viene evidenziato come le CER possano essere costituite sotto forma di:

Cooperativa come forma ottimale

Quella cooperativa, in particolare, si ritiene essere la forma ottimale per la gran parte delle CER che si andranno a costituire, dovendo corrispondere tali enti a imprenditori mutualistici, aperti, democratici e possibilmente solidaristici.

Solo la forma cooperativa, inoltre, permette di perseguire, contemporaneamente, uno scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e dei limitati scopi altruistico e lucrativo.

CER come società lucrativa

Come anticipato, le CER possono optare anche per una configurazione come società lucrative, a condizione che l'obiettivo principale non sia il guadagno economico.

Questo vincolo può essere rispettato adottando la forma della società lucrativa con la qualifica di impresa sociale.

Inoltre, occorre prevedere una struttura democratica nell’atto costitutivo della CER in forma di Spa - impresa sociale.

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