CIGS per accordo di transizione occupazionale: le novità in arrivo

Pubblicato il 17 novembre 2021

Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, con i suoi 219 articoli, è approdato al Senato dove, nella seduta di ieri 16 novembre, è iniziata la sessione di bilancio.

La Manovra di finanza pubblica 2022-2024, animata dall'obiettivo (come si legge nella sua relazione illustrativa) di "cogliere appieno le opportunità fornite dalle risorse comunitarie", contiene una serie di misure di carattere strutturale già previste e finanziate dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Riforma degli ammortizzatori sociali

Tra gli interventi di accompagnamento del PNRR atti a migliorare strutturalmente la performance del nostro Paese in termini di funzionamento del mercato del lavoro un ruolo importante è decisamente da riconoscere alla riforma degli ammortizzatori sociali. L'obiettivo che ci si pone è il passaggio ad un sistema più equo, sostenibile e capace di governare le trasformazioni e le instabilità del mercato del lavoro, supportando le transizioni occupazionali e attenuando l’impatto sociale delle crisi.

In ossequio a tali principi il Titolo V del disegno di legge di Bilancio 2022, che contiene norme di "Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali".

Due sono le direttrici della riforma in vigore dal prossimo 1° gennaio:

1) semplificare le procedure di erogazione delle misure a sostegno del reddito;

2) ampliare l’ambito dei destinatari degli interventi di sostegno al reddito.

L'intervento riformatore viene operato attraverso una capillare opera di modifica e di aggiornamento del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (cd. Jobs Act).

Accordo di transizione occupazionale: finalità e causali di intervento

Una (delle tante) novità che è qui il caso di segnalare è il nuovo istituto dell'accordo di transizione occupazionale.

L'accordo di transizione occupazionale è previsto dall'articolo 62 della Manovra finanziaria 2022, che aggiunge il nuovo articolo 22-ter al D.Lgs. n. 148 del 2015, rubricato "Accordo di transizione occupazionale".

L'art. 22-ter prevede che all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b) (i.e. riorganizzazione e crisi aziendale) ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e al fine di sostenere le transizioni occupazionali.

Si ricorda che l'art. 21 del D.Lgs. n. 148 del 2015 vigente prevede che l'intervento straordinario di integrazione salariale possa essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

a) riorganizzazione aziendale;

b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;

c) contratto di solidarietà.

L'art. 61 del disegno di legge di Bilancio 2022 integra le predette causali di intervento prevedendo che, con riferimento alla causale di cui alla lettera a), dopo le parole: «riorganizzazione aziendale» vengano aggiunte le seguenti: «, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto».

Accordo di transizione occupazionale: durata

La Cigs in parola, concessa in deroga ai limiti di durata di cui gli articoli 4 e 22, è riconosciuta per un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Accordo di transizione occupazionale: procedura e accordo sindacale

Il legislatore subordina il riconoscimento del nuovo trattamento straordinario di integrazione salariare alla definizione, con un accordo sindacale e nell'ambito della procedura di consultazione sindacale di cui all’articolo 24 del D.Lgs. n. 148 del 2015, delle azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali la formazione e la riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali.

Le azioni definite dall’accordo sindacale possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle misure di formazione e politica attiva del lavoro.

E' il caso di rilevare che l'articolo 64 del disegno di legge di Bilancio 2022 semplifica la procedura di consultazione sindacale per le integrazioni salariali straordinarie prevedendo che l'esame congiunto della situazione aziendale debba tenersi anche in via telematica.

Accordo di transizione occupazionale: decadenza

Il lavoratore che non partecipa, per sua esclusiva responsabilità alle azioni indicate, decade dalla prestazione di integrazione salariale.

Accordo di transizione occupazionale: accesso a GOL

I lavoratori che beneficiano del nuovo trattamento di integrazione salariale straordinaria accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori - GOL.  I loro nominativi sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Accordo di transizione occupazionale: assunzione di apprendisti

L'art. 82 infine riconosce, dal 1° gennaio 2022, la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale.

L'assunzione, senza limiti di età, in apprendistato professionalizzante è finalizzata alla qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero.

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