Arriva il messaggio Inps. n. 3112 dell’8 agosto 2022 a dare chiarimenti sulla gestione delle note di rettifica relative all’anticipazione della Cig in costanza di rapporto di lavoro per il periodo gennaio/giugno 2022.
Vediamo quali sono i cambiamenti operati dalla legge di Bilancio 2022.
Dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e tutti gli apprendisti (in precedenza solo quelli assunti con apprendistato professionalizzante), per i quali comunque la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo.
Dal 1° gennaio 2022 l’anzianità minima di effettivo lavoro necessaria è pari a trenta giorni anziché novanta.
Ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti sono da computare i dirigenti e gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.
Fermo restando che l’importo del trattamento è pari all’80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 è in vigore esclusivamente il massimale più alto (pari, per il 2021, a 1129,66 euro).
Dal 1° gennaio 2025 verrà attuato un principio di bonus malus per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato, grazie al quale la contribuzione addizionale è ridotta al 6% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile, la contribuzione addizionale è del 9% (anziché 12).
In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro deve inviare all'INPS, a pena di decadenza, tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo l'inizio del periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.
Dal 1° gennaio 2022 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione, in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi bilaterali che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per tutte le causali previste, a prescindere dal settore di appartenenza,
I datori di lavoro che hanno operato, nei periodi contributivi da gennaio 2022 a giugno 2022, in difformità alle istruzioni fornite con il precedente messaggio n. 637/2022, devono inviare entro il 23 settembre 2022, una richiesta di attribuzione del CA “4K”, che assume il nuovo significato di “Azienda con NdR per contribuzione D.Lgs 148/2015 in difformità al messaggio n. 637/2022”.
La richiesta va inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando uno dei due seguenti oggetti:
I datori di lavoro che non hanno operato correttamente in relazione ai flussi Uniemens per i periodi contributivi da gennaio a giugno 2022 opteranno per l’ipotesi a) e l’assegnazione del CA “4K, mentre nell’ipotesi b) il datore di lavoro dovrà indicare i periodi contributivi nei quali ha operato in difformità al messaggio n. 637/2022 e per i quali chiede l’assegnazione del CA “4K”, sempre con riferimento al periodo compreso tra gennaio 2022 e giugno 2022.
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