Dal 6 agosto 2021, data di entrata in vigore della nuova normativa che prevede l’accesso ad alcune attività solo ai possessori di certificazione verde Covid-19 (c.d. Green pass), è sorta la questione sul controllo che gli esercenti dei locali devono esercitare.
Chiarimenti sono giunti dal ministero dell’Interno con circolare del 10 agosto 2021 n. 15350.
Il documento ricorda che la verifica delle certificazioni verdi è disciplinata dall'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021.
La normativa prevede, in ordine al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, due diverse fasi.
Fase 1 - Riguarda la verifica del possesso del Green pass da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta. In base all’art. 13 del DPCM, tale controllo rappresenta un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti indicati dalla norma, tra cui sono compresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi.
Fase 2 – Consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, che avviene attraverso l'esibizione di un documento d'identità. Tale ulteriore controllo ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni normative.
Ci si sofferma su tale seconda fase: la verifica richiesta, che ricade sempre sui medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione "a richiesta dei verificatori".
SI precisa che l’identificazione della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
Attenzione viene posta anche alla tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi.
Il cliente è comunque tenuto all'esibizione del documento di identità, anche se il verificatore non è un pubblico ufficiale.
La circolare del Viminale del 10 agosto 2021 si occupa anche dell’applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del DL n. 52/2021: in caso di frodi, quando non si riscontrano palesi responsabilità a carico dell'esercente, la multa colpirà solo l’avventore.
In senso contrario si è espresso, con un comunicato del 10 agosto 2021, il Garante per la protezione dei dati personali con riferimento ad un quesito rivolto dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.
Il Garante privacy afferma, nella nota inviata alla Regione Piemonte, che sulla base degli artt. 9-bis, comma 4, secondo periodo, del DL n. 52/2021 e 13, comma 4, DPCM 17 giugno 2021, è consentito ai soggetti di cui all’art. 13, comma 2, verificare l’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.
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