In attuazione del decreto internazionalizzazione (articolo 8, comma 1, lettera d) del Dlgs 147/2015), che ha apportato modifiche alla disciplina delle Cfc, estendendola anche alle controllate localizzate in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato (individuati dal comma 4 dell'articolo 167 Tuir), il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento con il quale indica i criteri per determinare, con modalità semplificata, l'effettivo livello di tassazione per tali società controllate.
In altri termini, le disposizioni del provvedimento n. 143239/2016 disciplinano in concreto i criteri per determinare, con modalità semplificate, l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata, al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica.
Per l'estensione della disciplina Cfc alle controllate localizzate estere è necessario che ricorrano congiuntamente le due seguenti condizioni:
- le controllate devono essere assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia;
- più del 50% dei loro proventi derivino dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi infragruppo.
Nella determinazione della tassazione effettiva estera – spiega il provvedimento delle Entrate – rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento.
Per calcolare la tassazione virtuale domestica rilevano l'Ires e le sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti d'imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata.
Nel provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016, il Direttore delle Entrate elenca i criteri per la corretta determinazione della tassazione effettiva estera e di quella virtuale domestica, ricordando che per gli aspetti non diversamente disciplinati nel nuovo provvedimento, continuano a valere le indicazioni fornite con le precedenti circolari nn. 51/E del 2010 e 23/E del 2011.
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