Cfc, effettivo livello di tassazione

Pubblicato il 17 settembre 2016

In attuazione del decreto internazionalizzazione (articolo 8, comma 1, lettera d) del Dlgs 147/2015), che ha apportato modifiche alla disciplina delle Cfc, estendendola anche alle controllate localizzate in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato (individuati dal comma 4 dell'articolo 167 Tuir), il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento con il quale indica i criteri per determinare, con modalità semplificata, l'effettivo livello di tassazione per tali società controllate.

In altri termini, le disposizioni del provvedimento n. 143239/2016 disciplinano in concreto i criteri per determinare, con modalità semplificate, l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata, al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica.

Per l'estensione della disciplina Cfc alle controllate localizzate estere è necessario che ricorrano congiuntamente le due seguenti condizioni:

- le controllate devono essere assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia;

- più del 50% dei loro proventi derivino dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi infragruppo.

Comparazione tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica

Nella determinazione della tassazione effettiva estera – spiega il provvedimento delle Entrate – rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento.

Per calcolare la tassazione virtuale domestica rilevano l'Ires e le sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti d'imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata.

Nel provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016, il Direttore delle Entrate elenca i criteri per la corretta determinazione della tassazione effettiva estera e di quella virtuale domestica, ricordando che per gli aspetti non diversamente disciplinati nel nuovo provvedimento, continuano a valere le indicazioni fornite con le precedenti circolari nn. 51/E del 2010 e 23/E del 2011.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy