Il Decreto Omnibus (articolo 2-bis del DL 113/2024, convertito nella Legge 143/2024) ha istituito un'indennità una tantum di 100 euro, nota come "Bonus Natale", destinata ai lavoratori dipendenti da erogarsi con la tredicesima mensilità, secondo specifici criteri di idoneità personale e di reddito.
Il Bonus in argomento, quale una tantum per l’anno 2024, è riconosciuto nella misura massima di euro 100, da rapportare al periodo di lavoro, ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari. Il bonus non viene ridotto in caso di lavoro part-time.
Successivamente, il DL 167/2024 ha introdotto significative modificazioni a tali criteri, cambiando profondamente i requisiti per l'accesso al beneficio e estendendo il numero di possibili beneficiari.
A fornire dettagli più specifici in materia è intervenuta la circolare n. 22 del 19 novembre 2024 emanata dall’Agenzia delle Entrate.
Va subito sottolineata l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma:
Dunque, l’indennità di 100 euro è concessa ai lavoratori dipendenti che soddisfano simultaneamente le seguenti condizioni:
NOTA BENE: La circolare nega il Bonus Natale ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR.
Per effetto delle modifiche apportate dal DL n. 167/2024, per essere eleggibile al bonus, il lavoratore dipendente deve avere almeno un figlio, sia esso nato all'interno o fuori del matrimonio, riconosciuto, adottato, affiliato o in affidamento, che sia fiscalmente a carico.
Non si richiede più, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, che il coniuge sia fiscalmente a carico o che il lavoratore appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.
La circolare agenziale n. 22 del 19 novembre 2024 precisa che il requisito del figlio fiscalmente a carico può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (ove soddisfino i criteri reddituali dell’articolo 12 del Tuir), sebbene per essi non siano più previste le detrazioni per figli a carico.
La novella introduce anche il nuovo comma 2-bis all'articolo 2-bis del Decreto Omnibus, stabilendo che il bonus di 100 euro non è concesso al lavoratore dipendente sposato o convivente, se il suo coniuge o convivente, che non sia legalmente e definitivamente separato, riceve già questa stessa indennità.
Pertanto, in situazioni dove entrambi i partner sono lavoratori dipendenti e soddisfano i criteri stabiliti dalla legge, il bonus sarà assegnato soltanto a uno dei due, a condizione che:
Apriamo, una parentesi sul concetto di conviventi di fatto.
Il riferimento è all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, dove viene stabilito che:
La circolare 22/E/2024 contiene alcuni esempi per meglio illustrare la dazione o meno del Bonus Natale. L’ipotesi è quella di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi.
SITUAZIONE FAMILIARE |
SPETTANZA DEL BONUS |
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono con altri soggetti. |
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La sig.ra Bianchi non è coniugata e non con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. |
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La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. |
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La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. |
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La circolare dell’AdE n. 22/2024 conclude fornendo informazioni sulle modalità per fruire del Bonus Natale.
Il datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, eroga il Bonus Natale su richiesta del lavoratore dipendente. Costui deve dichiarare per iscritto di avere diritto al beneficio, fornendo:
Pertanto, il lavoratore è obbligato a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà secondo l'articolo 47 del DPR n. 445/2000, attestando l'esistenza dei requisiti di reddito e familiari necessari per ricevere l'indennità in questione.
NOTA BENE: Il lavoratore, nella sua dichiarazione al datore di lavoro, deve affermare che il suo coniuge, non legalmente e di fatto separato, o il convivente non riceva il bonus.
Il sostituto d’imposta pubblico o privato è tenuto a riconoscere il bonus unitamente alla tredicesima mensilità.
Tuttavia, sarà necessaria una nuova domanda quando è necessario fornire il codice fiscale del convivente per conformarsi alle norme del nuovo comma 2-bis, insieme all'affermazione che il convivente stesso non sia ricevente del bonus.
NOTA BENE: Il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Se un lavoratore dipendente ha ricevuto l'indennità senza soddisfare i requisiti necessari o in un importo superiore a quello dovuto, e non è più fattibile per il sostituto d'imposta realizzare un conguaglio a debito, lo stesso lavoratore è tenuto a restituire la somma del bonus percepita indebitamente attraverso la sua dichiarazione dei redditi.
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