Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022, le necessarie istruzioni per l’erogazione da parte dei datori di lavoro del bonus di 200 euro di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. 50/2022 (Decreto aiuti).
Con il prossimo cedolino di luglio i datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, dovranno infatti erogare ai propri dipendenti il nuovo bonus da 200 euro, istituito per compensare l’aumento dei prezzi energetici dovuto alla guerra in Ucraina.
Condizione necessaria per il diritto all’una tantum è aver fruito dell’esonero previdenziale dello 0,80% previsto dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022.
Restano esclusi dal bonus i rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro.
Il bonus, che ha natura previdenziale e pertanto è esente da un punto di vista fiscale e previdenziale, presenta le seguenti peculiarità:
Si ricorda che l’una tantum spetta anche ai titolari di pensione o assegno sociale, pensione di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022, percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, nonché ai collaboratori coordinati e continuativi.
Per l’esposizione del relativo credito sul flusso Uniemens, si legge nel messaggio n. 2397/2022, i datori di lavoro dovranno procedere come segue:
Per recuperare l’indennità anticipata, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022 vanno valorizzati, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità erogata, dovranno compilare l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
I datori di lavoro agricoli nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 devono valorizzare in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” deve essere valorizzato solo l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità da recuperare.
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro può chiedere il pagamento del bonus a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.
Se invece dovesse risultare, per lo stesso lavoratore, che più datori di lavoro abbiamo compensato i 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente.
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