Con la riforma fiscale riguardante il contenzioso tributario per mano del decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220 – in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024 – è stato abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’art. 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di reclamo/mediazione.
Inoltre, aggiungendo il comma 6-bis all’articolo 14, dello Dlgs n. 546/1992, è stato previsto che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha predisposto l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Tali modifiche hanno richiesto di intervenire – con provvedimento prot. 33980 del 9 febbraio 2024 - nel testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate di cui agli allegati da 2 a 5 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 ottobre 2022, prot. 387971.
Le variazioni - riporta il provvedimento prot. 33980/2024 - hanno riguardato:
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