Autotrasportatori, definite le deduzioni forfetarie 2023

Pubblicato il 19 giugno 2023

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Lo si apprende da un comunicato stampa del 16 giugno 2023.

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2023 in calo

Per l’anno 2023, le deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori hanno subito un calo rispetto allo scorso anno: nel comunicato MEF si legge, infatti che per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

NOTA BENE: La misura fissata per il periodo d’imposta 2022, pari a 48 euro, risulta quindi ridotta rispetto al 2022 quando era fissata a 55 euro.

Con tale riduzione, si torna all’importo già applicato per gli anni 2020 e 2021.  

L'agevolazione fiscale spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2023. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

A seguito del comunicato MEF con cui sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022, anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per specificare come riportare nel modello Redditi 2023 le deduzioni forfetarie previste per il 2022.

Con comunicato diffuso sempre il 16 giugno 2023, a poca distanza dalla nota ministeriale, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

NOTA BENE: I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

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