Arrivano dall’Inps le prime indicazioni operative sulle agevolazioni riconosciute dall’articolo 1, comma 191, della legge di Bilancio 2024 in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà per favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Si tratta di un’importante misura che vede nell’occupazione delle donne vittime di violenza di genere, quasi quotidianamente al centro della cronaca come protagoniste loro malgrado di notizie che non vorremmo più leggere, un momento fondamentale nel loro percorso riabilitativo.
Vediamo nel dettaglio quanto chiarito dall'Inps nella circolare n. 41 del 5 marzo 2024.
Come dicevamo, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 riconosce ai datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza e che siano beneficiarie del Reddito di libertà di cui all'articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (ma non dei premi Inail) nella misura del 100% e nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
La soglia massima di esonero mensile è, dunque, pari a 666,66 euro e, per i rapporti di lavoro instaurati, trasformati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In caso di part time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
NOTA BENE: In sede di prima applicazione l’esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del Reddito di libertà nel 2023.
In caso di assunzione a tempo determinato o in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione, prolungati a 18 in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato.
Peraltro, nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di loro stabilizzazione entro 6 mesi dalla scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Se l'assunzione sia effettuata invece a tempo indeterminato, l'esonero spetta per 24 mesi dalla data dell'assunzione.
La misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti in Italia, che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e che presentino i seguenti requisiti:
NOTA BENE: Ai fini dell’applicazione dell’esonero in oggetto, il Reddito di libertà è equiparato alle analoghe misure previste da fonti regionali o provinciali
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Per quanto riguarda i principi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l’esonero non spetta dunque:
NOTA BENE: Nell’elencazione delle cause ostative al riconoscimento dell’esonero contributivo si segnala la mancata menzione, da parte dell’Inps, di quanto stabilito dal recente decreto Pnrr in tema di violazioni in materia salute e sicurezza sul lavoro. A tale proposito, si veda il precedente articolo “Incentivi all’assunzione: recupero dei benefici più facile con il decreto Pnrr”.
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