Tra gli incentivi all’assunzione di natura economica vi è anche l’incentivo all’assunzione dei beneficiari di NASpI.
Il contributo economico è stato introdotto, a regime, dalla legge Fornero (articolo 2, comma 10-bis, legge n. 92 del 2012) a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Nella sua prima versione, antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la norma riconosceva un incentivo economico nella misura del 50% dell'importo dell'indennità NASpI residua spettante al lavoratore se non fosse stato assunto, percentuale ridotta al 20% nella versione vigente (il rimanente 30% viene versato dall’INPS all’ANPAL ai fini del finanziamento del fondo Politiche attive del lavoro).
Ma veniamo alle caratteristiche dell’incentivo.
Possono fruire del bonus tutti i datori di lavoro privati (non fa differenza alcuna il settore economico di appartenenza).
Rientrano tra i beneficiari anche le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata (articolo 1, comma 3, legge n. 142/2001) e le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
ATTENZIONE: Con riguardo al socio lavoratore delle cooperative, l’agevolazione non spetta nel caso in cui l’interessato abbia richiesto la corresponsione anticipata dell'indennità per associarsi in cooperativa (articolo 2, comma 19, legge n. 92/2012).
Lavoratori agevolati
L’INPS (circolare n. 175 del 18 dicembre 2013) ha chiarito che dà diritto al contributo in questione l'assunzione a tempo pieno (è pertanto escluso in caso di assunzione part-time) e indeterminato di soggetti che già percepiscono la NASpI.
In considerazione della ratio legis, evidenzia l’Istituto, la misura è riferibile anche a lavoratori destinatari della NASpI, vale a direi soggetti che, avendo inoltrato domanda di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.
Al riguardo va però evidenziata una importante novità. A restituircela è la lettura della circolare n. 111 del 29 dicembre 2023.
L’INPS, nella predetta circolare, con riferimento alle agevolazioni riconosciute per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione (articolo 10, decreto lavoro) e del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12, comma 10, decreto lavoro), ha espressamente chiarito che l’assunzione “deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita”.
Il chiarimento è fornito “in analogia ad altre misure agevolative ricollegate alla percezione di una prestazione”, tra cui lo stesso Istituto cita, come esempio, proprio l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
Si tratta di un cambio di rotta dell’Istituto? Sul punto si auspica un intervento chiarificatore ufficiale.
Può accedere all’incentivo anche il datore di lavoro che trasforma, a tempo pieno e indeterminato, un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di NASpI e a cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato (articolo 2, comma 5, legge n. 92/2012).
Al datore di lavoro è riconosciuto un contributo economico mensile pari al 20% dell'importo dell'indennità NASpI residua spettante al lavoratore se non fosse stato assunto.
Il contributo spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Sono considerate retribuite anche le giornate con emolumenti ridotti.
NOTA BENE: Il contributo mensile è riconosciuto in misura intera se il lavoratore è stato retribuito per tutto il mese. In caso di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), il contributo mensile va diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese.
L’importo spettante al datore di lavoro sotto forma di contributo non può comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, considerando anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota e non può superare la durata dell'indennità NASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto.
Il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Il contenimento del costo del lavoro è fondamentale per la redditività dell’impresa. Sono però in pochi a sapere che attualmente esistono oltre 80 incentivi o sussidi che permettono di risparmiare sull’attivazione di un Rapporto di lavoro o di un Tirocinio. Scopri subito con soli 3 click quali incentivi puoi utilizzare nella prossima assunzione |
Il diritto al beneficio economico spetta a condizione che il lavoratore disoccupato in non sia stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'assenza di tale condizione ostativa deve essere dichiarata dall'impresa con specifica dichiarazione di responsabilità da rendere all’INPS.
L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti “de minimis” ai sensi della normativa vigente, nonché ai principi generali in materia di fruizione degli incentivi all'occupazione (articolo 31, D.Lgs n. 150/2015) e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.
Il datore di lavoro privato può cumulare il bonus con le altre agevolazioni contributive eventualmente spettanti in base alla normativa vigente.
Solo per fare qualche esempio, il contributo economico è cumulabile con l’Incentivo Occupazione Giovani, con l’Incentivo donne svantaggiate e l’incentivo over 50.
Non è invece possibile alcun cumulo con altre tipologie di aiuti di tipo economico, come, ad esempio, il bonus previsto per l’assunzione di lavoratori disabili gravi).
I datori di lavoro che vogliono ottenere il contributo economico devono presentare domanda di ammissione agli incentivi, inviando, alla sede territoriale INPS di competenza, una specifica dichiarazione di responsabilità con la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L. n. 92/2012 art. 2, c. 10 bis (assunzione di beneficiari di ASpI”.
L’INPS rende noto l’esito con comunicazione resa secondo i consueti canali.
Alla comunicazione è allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".