Entro il prossimo 30 settembre 2021 i beneficiari dell'assegno temporaneo per figli minori, c.d. assegno ponte, dovranno procedere ad inoltrare le domande per la corresponsione delle mensilità arretrate spettanti da luglio 2021.
Le istanze presentate successivamente (1° ottobre - 31 dicembre 2021) daranno diritto esclusivamente alla percezione delle somme dal mese di presentazione della domanda senza corresponsione di importi arretrati.
Il predetto termine è previsto dall'art. 3, decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, che consente, ai potenziali beneficiari, di presentare la domanda telematicamente direttamente all'Istituto previdenziale.
L'assegno spetterà ai soggetti non aventi diritto agli assegni familiari di cui al d.l. 69/1988, per ciascun figlio minore, e per i nuclei familiari in possesso di ISEE inferiore ad euro 50.000 annui.
Il richiedente deve:
Le istruzioni per la trasmissione delle domande sono state rese note dall'Istituto previdenziale con la Circolare 30 giugno 2021, n. 93.
I beneficiari potranno presentare la domanda online attraverso i seguenti consueti canali:
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