L’assegno di natalità ha carattere sperimentale:
L’INPS, con messaggio n. 1110 del 10 marzo 2016, ha ricordato che, ai fini dell’assegno, il genitore richiedente deve essere:
A seguito di parere fornito dal Ministero del Lavoro, tuttavia, l’Istituto ha comunicato che respingerà tutte le domande presentate da cittadini extracomunitari in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure carenti degli altri requisiti di legge.
Per le domande di assegno di natalità ad oggi sospese per la verifica del titolo soggiorno, però, le sedi INPS accerteranno la sussistenza di tutti i requisiti in capo all’altro genitore presente nel nucleo, benché questi non abbia espressamente presentato domanda e, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’accoglimento sarà disposto comunque in favore dell’originario genitore richiedente, benché privo del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ed avrà efficacia in base alla data di presentazione della domanda sospesa.
E’, infine, confermata la correttezza dell’operato delle sedi che hanno respinto tempestivamente le domande presentate dai genitori non legittimati per carenza del titolo di soggiorno idoneo, poiché in tali casi è stata data la possibilità all’altro genitore presente nel nucleo, ed in possesso di tutti gli altri requisiti, di presentare tempestivamente una nuova domanda a beneficio del nucleo.
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