Alluvione: i versamenti tributari e per imprese sospesi

Pubblicato il 05 giugno 2023

È l’articolo 1 del decreto Alluvione - il n. 61 con data 1° giugno 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127/2023 - che tratta della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.

Il provvedimento è entrato in vigore il 2 giugno 2023.

Si ricorda che è stato il Governo nella seduta del 23 maggio 2023 a occuparsi di adottare misure di intervento a favore dei soggetti ubicati nei territori dell’Emilia Romagna, in primo luogo, poi estese a Marche e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel mese di maggio 2023.

Il provvedimento si dedica anche alla sospensione per le udienze dei procedimenti civili e penali e quella dei termini processuali.

Dl Alluvione: termini e adempimenti tributari sospesi

Chi riguarda la sospensione? I soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dall’evento emergenziale – di cui all’allegato 1 al decreto-legge.

Si precisa che i territori interessati comprendono anche i comuni di Marche e Toscana colpiti dall’emergenza.

Viene stabilito che i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 siano sospesi.

Il blocco tocca anche per lo stesso periodo di tempo:

Va inteso che devono ritenersi comprese le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973) nonché le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti destinatari della misura che operano come sostituti d'imposta.

ATTENZIONE: Nel testo definitivo apparso in Gazzetta Ufficiale è stata, però, eliminata la possibilità per i dipendenti residenti nelle zone interessate di richiedere al datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni al lordo delle ritenute fiscali.

Altresì il decreto-legge Alluvione – n. 61 del 1° giugno 2023 – dispone che per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 devono intendersi sospesi i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le Pa previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e Caf che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti in detti territori.

La misura del blocco dei termini e adempimenti va applicata anche ai provvedimenti relativi alla c.d. Tregua fiscale qualora i termini per accedere alla stessa rientrino nel periodo maggio-agosto 2023 oggetto di sospensione.

Superbonus: con riferimento all’agevolazione 110%, per le unità immobiliari situate nei territori dell'allegato 1, lo stop riguarda le spese sostenute fino al 31.12.2023.

Per quanto il pagamento di bollette di energia elettrica, gas e altre utenze, la sospensione comprende un periodo non superiore a 6 mesi. Un provvedimento della competente autorità indicherà termini e condizioni della tregua.

Anche se non precisato nel testo del provvedimento, la sospensione riguarderà anche il versamento Imu in scadenza il 16 giugno 2023.

Ripresa dei versamenti

Il DL n. 61 del 1° giugno 2023 al comma 6 dell’articolo 1 comunica che i versamenti sospesi vanno eseguiti in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

NOTA BENE: Non verranno applicati sanzioni e interessi.

Dl Alluvione: sospensione dei termini per le imprese

Un articolo a parte, l’articolo 11 del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, tratta delle misure per imprese e società.

Vediamo cosa prevede.

Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

Sono da includere i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il Dl alluvione precisa che con riferimento a società e imprese aventi sede operativa nei territori di cui all’allegato 1, tenute a presentare atti e documenti alle Camere di commercio, devono ritenersi sospesi tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste. Questo per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023.

I versamenti sospesi inerenti il diritto annuale devono essere effettuati in unica soluzione il 1° luglio 2023 (portato al 3 luglio, essendo il 1° sabato).
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