È l’articolo 1 del decreto Alluvione - il n. 61 con data 1° giugno 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127/2023 - che tratta della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.
Il provvedimento è entrato in vigore il 2 giugno 2023.
Si ricorda che è stato il Governo nella seduta del 23 maggio 2023 a occuparsi di adottare misure di intervento a favore dei soggetti ubicati nei territori dell’Emilia Romagna, in primo luogo, poi estese a Marche e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel mese di maggio 2023.
Il provvedimento si dedica anche alla sospensione per le udienze dei procedimenti civili e penali e quella dei termini processuali.
Chi riguarda la sospensione? I soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dall’evento emergenziale – di cui all’allegato 1 al decreto-legge.
Si precisa che i territori interessati comprendono anche i comuni di Marche e Toscana colpiti dall’emergenza.
Viene stabilito che i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 siano sospesi.
Il blocco tocca anche per lo stesso periodo di tempo:
Va inteso che devono ritenersi comprese le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973) nonché le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti destinatari della misura che operano come sostituti d'imposta.
ATTENZIONE: Nel testo definitivo apparso in Gazzetta Ufficiale è stata, però, eliminata la possibilità per i dipendenti residenti nelle zone interessate di richiedere al datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni al lordo delle ritenute fiscali.
Altresì il decreto-legge Alluvione – n. 61 del 1° giugno 2023 – dispone che per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 devono intendersi sospesi i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le Pa previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e Caf che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti in detti territori.
La misura del blocco dei termini e adempimenti va applicata anche ai provvedimenti relativi alla c.d. Tregua fiscale qualora i termini per accedere alla stessa rientrino nel periodo maggio-agosto 2023 oggetto di sospensione.
Superbonus: con riferimento all’agevolazione 110%, per le unità immobiliari situate nei territori dell'allegato 1, lo stop riguarda le spese sostenute fino al 31.12.2023.
Per quanto il pagamento di bollette di energia elettrica, gas e altre utenze, la sospensione comprende un periodo non superiore a 6 mesi. Un provvedimento della competente autorità indicherà termini e condizioni della tregua.
Anche se non precisato nel testo del provvedimento, la sospensione riguarderà anche il versamento Imu in scadenza il 16 giugno 2023.
NOTA BENE: Non verranno applicati sanzioni e interessi.
Un articolo a parte, l’articolo 11 del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, tratta delle misure per imprese e società.
Vediamo cosa prevede.
Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Sono da includere i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Il Dl alluvione precisa che con riferimento a società e imprese aventi sede operativa nei territori di cui all’allegato 1, tenute a presentare atti e documenti alle Camere di commercio, devono ritenersi sospesi tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste. Questo per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023.
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