Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2024 il Decreto MEF recante l’”Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni”.
Il provvedimento che stabilisce i coefficienti di maggiorazione necessari per l'adeguamento delle rimanenze iniziali dei beni, in conformità con l'articolo 1, comma 80, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), mira a fornire agli esercenti attività d'impresa, che non adottano i principi contabili internazionali, le modalità e i criteri per rettificare le discrepanze nelle esistenze iniziali dei loro magazzini, sia per quanto riguarda le quantità in eccesso non corrispondenti alla realtà sia per le omissioni passate.
Questi adeguamenti sono fondamentali per garantire una corretta rappresentazione del valore dei beni nei bilanci aziendali e per conformarsi alle normative fiscali vigenti.
La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, ai commi da 78 a 84 dell'articolo 1, consente agli esercenti attività d'impresa, che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni per il periodo d'imposta 2023. Tale processo deve avvenire secondo i criteri definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha così approvato i coefficienti di maggiorazione da utilizzare.
NOTA BENE: Il contribuente può scegliere di eliminare dal bilancio le esistenze iniziali che risultano superiori a quelle reali o di iscrivere quelle precedentemente omesse.
La procedura di sanatoria comporta il pagamento di una imposta sostitutiva che comprende l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, e, a seconda del caso, anche l'IVA.
La modalità di regolazione dipende dalla natura dell'adeguamento:
Le imposte applicabili comprendono l'IVA, calcolata sulla base di un coefficiente di maggiorazione e l'imposta sostitutiva del 18% sul reddito delle persone fisiche, delle società e sull'IRAP, a seconda della modalità di adeguamento scelta.
Nel caso di regolarizzazione mediante eliminazione delle esistenze iniziali, il processo comporta costi significativi per le imprese, in quanto è necessario versare sia l'IVA non pagata precedentemente sia un'imposta sostitutiva del 18% relativa alle imposte dirette (Irpef/Ires) e all'IRAP. Il calcolo dell'imponibile su cui determinare l'IVA da pagare si basa sulla moltiplicazione del valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione, specificato per le varie attività tramite un decreto dirigenziale. Questo medesimo meccanismo di calcolo è utilizzato anche per determinare l'importo dell'imposta sostitutiva del 18%.
Le imposte dovute in seguito alla sanatoria devono essere versate in due rate di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi del periodo d'imposta in corso, il 30 settembre 2023. La seconda rata deve essere versata entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo.
L'inosservanza dei termini di pagamento comporta la procedura di iscrizione a ruolo delle somme non pagate, degli interessi e delle sanzioni applicabili, come precisato dal legislatore.
Oltre alle implicazioni fiscali, la regolarizzazione delle esistenze iniziali ha un impatto diretto sui bilanci delle imprese. Secondo il principio contabile italiano OIC 29, relativo alla correzione di errori contabili, gli errori giudicati rilevanti devono essere rettificati attraverso una modifica dei saldi di apertura dell'esercizio in cui l'errore è stato identificato, in questo caso il 2023. Ciò implica una revisione dei bilanci dell'anno in corso, per riflettere accuratamente le risorse effettivamente disponibili e garantire la conformità con i principi contabili.
Come detto la Legge di bilancio 2024 rinviava ad un decreto Mef la determinazione dei coefficienti per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai fini dell’operazione di regolarizzazione del magazzino.
Con il Decreto ministeriale del 24 giugno 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha così stabilito i coefficienti di maggiorazione da applicare nell'ambito della determinazione delle imposte sulle rimanenze di magazzino.
Tali coefficienti sono dettagliatamente descritti negli allegati da 1 a 3 del DM e sono stati elaborati sulla base delle categorie di attività economica ATECO a cui appartengono le imprese, come riportato in una nota tecnica metodologica contenuta nell'allegato 4.
Questi provvedimenti sono rilevanti per l'adeguamento delle esistenze relative al periodo d'imposta del 2022, e segnano un passo significativo nel quadro normativo che regola le valutazioni fiscali delle scorte aziendali.
I coefficienti di maggiorazione sono stati determinati attraverso un'analisi dettagliata delle dichiarazioni dei dati fiscali rilevanti per l'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2022. Tale processo ha incluso l'esame dei dati contabili dei contribuenti che aderiscono alla contabilità ordinaria e per i quali sono stati applicati gli ISA.
Per il calcolo di questi coefficienti, sono state considerate specificatamente le imprese:
- che presentano ricavi dichiarati e costo del venduto e per la produzione di servizi maggiori di zero;
- per le quali il rapporto tra le rimanenze finali di magazzino e il costo del venduto e per la produzione di servizi sia superiore all’1% e minore di 100% e con un valore delle Rimanenze finali di magazzino superiore a 1.000 euro.
Sono state escluse dal calcolo, invece, le attività economiche per cui la presenza di un magazzino non è rilevante ai fini dell'espletamento dell'attività.
Gli allegati al decreto ministeriale pubblicato in GU specificano i coefficienti di maggiorazione da applicare per le diverse classi di attività Ateco, basati sull'anno d'imposta precedente al 30 settembre 2023.
Questi allegati offrono una struttura dettagliata per applicare correttamente i coefficienti di maggiorazione in base alla situazione specifica di ciascun contribuente, assicurando che la regolamentazione fiscale sia attuata equamente e in modo informato.
Di seguito una tabella che riassume le informazioni contenute negli allegati del decreto:
Allegato |
Destinatari |
Descrizione |
Coefficiente di Maggiorazione |
Contribuenti con ISA approvati e ricavi ≤ €5.164.569 |
Include soggetti con cause di esclusione dagli ISA, ma con ricavi sotto la soglia. |
Specifico per classe Ateco |
Contribuenti con ISA approvati e ricavi > €5.164.569 |
Coefficienti per soggetti con ricavi superiori alla soglia specificata. |
Specifico per classe Ateco |
Contribuenti senza ISA approvati e ricavi ≤ €5.164.569 |
Applicabile a imprese con ridotta numerosità, senza ISA e con ricavi sotto la soglia. |
Univoco, pari a 1,45 |
Tutti i contribuenti interessati |
Nota tecnica e metodologica sulla determinazione dei coefficienti. |
Basato sul valore modale della distribuzione dei rapporti ricavi/costi |
Per facilitare il versamento delle somme dovute per l'adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino, sono stati introdotti specifici codici tributo con la risoluzione 30/E del 17 giugno 2024. Questi codici sono essenziali per la corretta allocazione dei pagamenti delle imposte relative alle operazioni di regolarizzazione delle rimanenze. Di seguito, una panoramica dei codici tributo disponibili:
Codice Tributo |
Descrizione |
Applicazione |
1732 |
IVA per l'eliminazione dei valori |
Applicabile a tutti i soggetti |
1733 |
Imposta sostitutiva per eliminazione dei valori |
Soggetti IRPEF |
1734 |
Imposta sostitutiva per iscrizione dei valori |
Soggetti IRPEF |
1735 |
Imposta sostitutiva per eliminazione dei valori |
Soggetti IRES |
1736 |
Imposta sostitutiva per iscrizione dei valori |
Soggetti IRES |
A livello dichiarativo, le società devono compilare il quadro RQ della sezione XXVII della dichiarazione dei redditi. In particolare, le operazioni vanno indicate specificatamente nei seguenti righi:
Questa strutturazione permette una chiara identificazione e un preciso calcolo delle imposte dovute, assicurando che tutte le operazioni di adeguamento delle rimanenze siano correttamente documentate e gestite nei termini fiscali.
Il ritardo nella pubblicazione del decreto ministeriale ha causato notevoli difficoltà per le imprese impegnate nell'adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino. Questo ritardo ha limitato il tempo a disposizione delle aziende per comprendere a fondo i nuovi requisiti, effettuare i calcoli necessari e aggiornare le pratiche contabili e fiscali. Le principali conseguenze includono:
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