Zone Logistiche Semplificate (ZLS): nuovi incentivi

Pubblicato il 03 luglio 2024

L'articolo 13 del Dl n. 60/2024 (Decreto Coesione) – che sarà presto trasformato in legge – introduce incentivi fiscali per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), non previsti dalla normativa originaria che le aveva create.

Inoltre, l'articolo 13-bis, aggiunto durante la conversione in legge, amplia la possibilità di creare ZLS anche nelle regioni "in transizione", attualmente rappresentate da Marche, Umbria e Abruzzo.

Il provvedimento ha ricevuto dal Senato la fiducia e sarà convertito in legge entro il 4 luglio 2024.

Cosa sono le ZLS – Zone Logistiche Semplificate

Le Zone Logistiche Semplificate, similari alle Zes, sono delle aree geografiche di dimensioni limitate all'interno delle quali sono previsti particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi.

La disciplina istitutiva si ritrova nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 61-65 (Legge di Bilancio 2018) mentre con il DPCM 4 marzo 2024, n. 40 è stato adottato il regolamento per disciplinare:

Zone Logistiche Semplificate (ZLS): incentivi fiscali

Una significativa novità per le ZLS è giunta con l’articolo 13 del DL n. 60/2024, che è in corso di conversione in legge.

La norma introduce, al comma 1, un incentivo sotto forma di credito d'imposta, concesso fino al limite massimo stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti in beni strumentali effettuati da imprese esistenti o nuove che si stabiliscono nelle ZLS, ma solo nelle zone che rientrano negli aiuti a finalità regionale. In precedenza, questa agevolazione fiscale era riservata esclusivamente alle imprese nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

È importante notare che il beneficio fiscale è limitato a un tetto complessivo di spesa di 80 milioni di euro per il 2024.

Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) stabilirà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 60/2024, le modalità di accesso e l’utilizzo del credito, così come i relativi controlli.

Gli investimenti ammissibili devono essere parte di un progetto di investimento iniziale, che includono:

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore totale dell'investimento agevolato.

Tuttavia, l’agevolazione non è applicabile a determinate industrie, come quella siderurgica, carbonifera, della lignite, e a specifici settori dei trasporti (eccetto magazzinaggio e supporto ai trasporti), produzione e distribuzione di energia, infrastrutture energetiche, banda larga, e settori finanziario, creditizio e assicurativo.

Inoltre, le imprese in stato di liquidazione o scioglimento, e quelle in difficoltà, sono escluse dal beneficio.

Zone Logistiche Semplificate (ZLS): comprese le regioni in transizione

Una modifica significativa al Decreto Coesione, inserita durante il percorso della conversione in legge, consente ora l'istituzione di una ZLS anche nelle regioni in transizione.

In origine, la normativa permetteva la creazione delle ZLS esclusivamente nelle regioni "più sviluppate".

La classificazione delle regioni sviluppate, in transizione e meno sviluppate è stata aggiornata dalla Commissione Europea nella decisione del 5 luglio 2021 (2021/1130).

Per l'Italia, le regioni sono suddivise come segue:

1. Regioni meno sviluppate ossia Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

2. Regioni in transizione ossia Abruzzo, Umbria, Marche;

3. Regioni più sviluppate cioè Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio.

L'articolo 13-bis, aggiunto durante l'esame in Commissione al Senato, prevede la possibilità di creare Zone Logistiche Semplificate anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non incluse nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, attualmente Marche, Umbria e Abruzzo.

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