Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 dello scorso 29 luglio il D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva (UE) 2019/1158 in tema di conciliazione vita-lavoro per genitori e care giver, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Vediamo di che si tratta.
Viene finalmente introdotto il diritto all'indennità di maternità in caso di astensione anticipata per gravidanza a rischio anche per le lavoratrici autonome e le libere professioniste.
La durata massima del congedo obbligatorio di paternità è confermata in dieci giorni lavorativi a partire dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto; detto congedo si aggiunge al congedo di paternità previsto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Fissata in undici mesi la durata del congedo facoltativo previsto in presenza di nucleo familiare monoparentale, in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore o di mancato riconoscimento del bambino.
Viene portato invece a nove mesi il periodo di congedo parentale indennizzabile dall’Inps (pari al 30%), restando però invariati i limiti massimi di congedo spettanti ai genitori (sei mesi ciascuno o sette per il padre che fruisce del congedo per almeno due mesi continuativi).
Elevata inoltre da sei a dodici anni l'età del bambino che dà diritto a fruire del congedo.
Infine, ovvio corollario dell’intero assetto normativo e della ratio del decreto in esame, viene stabilita la priorità, in caso di accordi in tema di lavoro agile, alle richieste formulate dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età, o senza alcun limite di età in presenza di figli in condizioni di disabilità, nonché ai lavoratori caregiver.
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