Via dal forfetario con incassi sopra i 100.000 euro

Pubblicato il 06 dicembre 2023

Illustra i particolari della disciplina applicabile al regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014, come modificato dalla legge di Bilancio n. 197/2022, la circolare n. 32 del 5 dicembre 2023 emanata dall’Agenzia delle Entrate.

Regime forfetario: applicazione

Il regime fiscale agevolato denominato forfetario è applicabile dalle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in presenza di determinate condizioni.

Nello specifico, tali soggetti nell’anno precedente devono avere congiuntamente:

a) conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, ora fissato ad euro 85.000;

b) sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Chi aderisce a tale regime non applica l’Iva in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi e, inoltre, non esercita la detrazione dell’imposta.

Tra gli effetti si segnala anche l’esonero:

- dalla liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti soggetti al reverse-charge;

- dalla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;

- dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;

- dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Per quanto riguarda le imposte dirette, detti soggetti non applicano la ritenuta d’acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti e non devono operare la ritenuta alla fonte con riferimento agli emolumenti corrisposti. Inoltre:

Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, i soggetti che applicano il regime forfetario sono obbligati a emettere fattura elettronica:

NOTA BENE: In caso di decadenza dal regime forfetario nel corso del 2023 per superamento del nuovo limite di 100.000 euro, l’obbligo di emettere fattura elettronica con indicazione dell’IVA opera già nel 2023.

Regime forfetario 2023

Le modifiche effettuate dalla legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) hanno riguardato:

Dunque, la circolare n. 32/E/2023 si incentra maggiormente su tali novità.

Chi già svolge un’attività, posto che il regime forfetario è un regime naturale, l’accesso non richiede alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9/12) o successiva (con la dichiarazione annuale).

Chi intraprende, invece, una nuova attività, l’adozione del regime forfetario va comunicata nel modello di dichiarazione di inizio dell’attività,

I contribuenti che possono rientrare nel regime forfetario hanno la possibilità di scegliere per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'IVA nei modi ordinari.

L'opzione per il regime ordinario si perfeziona col comportamento concludente ma deve essere comunicata tramite la prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata (l'omissione è sanzionata ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del DLgs n. 471/1997).

Trascorso il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

Passaggio dal regime forfetario a quello ordinario

Importanti sono le nuove regole dal 1° gennaio 2023.

I soggetti che superano ricavi o compensi per un importo superiore a 85.000 euro ma entro la cifra di 100.000 euro, permangono nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento del limite di 85.000 euro, essendo prevista la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.

Invece, il superamento del limite di 100.000 euro, invece, comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento.

Ciò comporta la possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario e, conseguentemente, la possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario.

Dalla fuoriuscita dal regime forfetario, con decorrenza dall'anno successivo a seguito del superamento dell'anzidetta soglia di ricavi e compensi (85.000 euro), discende il diritto alla rettifica dell'imposta non detratta, secondo le condizioni previste dall'articolo 19-bis2 del decreto IVA, per effetto dell'applicazione del regime forfetario, da esporre nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

La rettifica dell’imposta non detratta riguarda sia i beni dell’attivo circolante e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al termine dell’ultimo anno di applicazione del regime forfetario, sia i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, qualora non siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

Per quanto riguarda il caso della fuoriuscita dal regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, si precisa che è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di detto limite.

ATTENZIONE: Ciò che rileva ai fini del superamento del limite di 100.000 euro – specifica la circolare 32/E/2023 - è l’incasso e non l’emissione della relativa fattura.

Pertanto:

Effetti sulle ritenute

Il superamento della soglia di 100.000 euro ha effetti anche sull’applicazione delle ritenute d’acconto.

I compensi percepiti dal professionista ex forfetario, una volta divenuto ordinario, sono assoggettati alla ritenuta d’acconto ex articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 da parte del sostituto d’imposta.

A sua volta, sui compensi erogati per prestazioni professionali ricevute il professionista è tenuto a operare le ritenute.

Si precisa che, poiché le ritenute sono operate all’atto del pagamento dei compensi, queste vanno applicate con riferimento alle prestazioni che comportano il superamento del limite di 100.000 euro “percepiti” e per quelle successive, ma non ai compensi incassati prima.

Tuttavia, se l’operazione è stata fatturata anticipatamente (rispetto all’incasso), durante regime forfetario, andrà assoggettato a ritenuta l’incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro.

Concludono la circolare alcune risposte a quesiti.

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