Sul sito istituzionale del Notariato è stato pubblicato, il 9 febbraio 2021, un nuovo studio – n. 45-2020/E_3-2020/B – dedicato al tema “Vendita forzata e normativa antiriciclaggio”.
L’elaborato è dedicato alla problematica dell’applicabilità della normativa antiriciclaggio in sede di vendita forzata e di vendita competitiva concorsuale.
Difatti, anche se, in tali ipotesi, si è di fronte ad una vendita coattiva di beni pignorati nell’interesse dei creditori, e dunque ad una fattispecie che – complessivamente considerata – non integra quella di riciclaggio, “non può disconoscersi la concreta possibilità che l’intento perseguito dall’acquirente del bene, ancorché oggetto di una vendita coattiva, sia proprio quello che la normativa antiriciclaggio intende contrastare”.
Nel documento, viene sottolineata la necessità, a fronte di un quadro normativo in materia di antiriciclaggio tutt’altro che definito ed in continua evoluzione, di delimitare il perimetro applicativo della normativa con riferimento alla vendita forzata.
Ci si domanda, così, se siano applicabili o meno ai conti della procedura esecutiva ed al professionista delegato, da parte degli intermediari bancari, gli oneri di adeguata verifica introdotti dalla disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231/2007.
Dopo aver escluso l’applicabilità dell’art. 3 di quest’ultimo decreto sui soggetti “obbligati” – per lo più in ragione del fatto che, in queste sedi, il professionista non agisce in quanto tale ma piuttosto quale delegato del giudice – lo studio sottolinea l’assenza di una disposizione che disciplini espressamente la fattispecie in esame e, in via più generale, la vendita forzata.
Secondo gli autori, sarebbe evidente l’esistenza di una lacuna normativa in materia, ossia di norme dirette a prevenire l’attività di riciclaggio con riferimento alle ipotesi di acquisto di beni in sede di espropriazione forzata o nell’ambito di procedure concorsuali. Ciò, “ferma restando, invece, l’operatività, anche con riferimento a queste ipotesi, della disciplina penalistica”.
Si tratterebbe di una lacuna normativa difficilmente colmabile in via interpretativa, ed i circoscritti confini entro i quali ciò può essere effettuato, in assenza di previsioni specifiche sulle procedure esecutive o concorsuali nell’ambito della normativa antiriciclaggio, consentono solo il ricorso a previsioni di carattere più generale, contenute nell’ambito di quest’ultima normativa.
Nelle conclusioni dello studio, viene sottolineata l’importanza - in attesa di un adeguato intervento del legislatore - dell’individuazione di prassi virtuose largamente condivise che possano agevolare l’attività di tutti gli operatori del diritto coinvolti, “posto che, evidentemente, sul piano meramente interpretativo, in assenza di una disposizione espressa, non è possibile comunque pervenire all’individuazione di stringenti indicazioni operative”.
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