Valutazione dei rischi in caso di costituzione di nuova impresa e modifica sostanziale di impresa esistente
Pubblicato il 27 novembre 2014
A seguito della procedura di infrazione n. 2010/4227 promossa dalla Commissione Europea, l’art. 13 della Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, ha apportato modifiche agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
In pratica, il Legislatore non ha optato per un’elaborazione immediata del
DVR in caso di
costituzione di nuova impresa e rielaborazione immediata dello stesso in caso di
modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti, ma ha scelto di lasciare, comunque, al datore di lavoro, rispettivamente, 90 e 60 giorni per l’elaborazione e la rielaborazione, prevedendo invece l’obbligo di dare “
immediata evidenza attraverso idonea documentazione” dell’effettuazione della valutazione del rischio e dell’aggiornamento delle misure di prevenzione.