Tutto pronto (e tutti pronti) per il pagamento dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal Governo a supporto di lavoratori, pensionati, disoccupati e beneficiari del Reddito di Cittadinanza per fronteggiare gli effetti economici della crisi.
Disciplinata dal cd. decreto Aiuti ed energia (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, articoli 31 e 32), l’indennità è stata oggetto di più interventi di prassi (INPS, messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022, messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022, circolare n. 73 del 24 giugno 2022 e messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022) che ne hanno chiarito l'ambito di applicazione e tutti gli adempimenti connessi.
L'indennità, a seconda dei casi, va erogata dal datore di lavoro o dall'INPS (o altro ente pensionistico). Il quadro regolatorio presenta numerose particolarità e non è sempre di facile lettura.
Con il supporto delle indicazioni fornite dall'INPS (su molti aspetti della disciplina, emanati su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), forniamo di seguito le guide operative utili a datori di lavoro e lavoratori interessati per gestire e ottenere l'indennità una tantum di 200 euro.
Busta paga di luglio pesante per i dipendenti. Imprese e studi professionali dovranno erogare l'indennità una tantum di 200 euro, previa dichiarazione del lavoratore (privato). Come elaborarla? Come il datore di lavoro potrà recuperare il credito?
Con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, o con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di compteneza nel mese di giugno 2022 con denuncia Uniemens entro il 31 luglio )i datori di lavoro, privati e pubblici, con esclusione dei datori di lavoro domestico, dovranno erogare direttamente ai propri dipendenti a tempo determinato o indeterminato, purchè in forza nel mese di luglio 2022, un bonus di 200 euro, esentasse.
L’indennità una tantum di 200 euro, in presenza degli altri requisiti di legge, dovrà essere erogata dal datore di lavoro a tutti i lavoratori, anche a lavoratori somministrati, stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, purchè in forza nel mese di luglio 2022. Il pagamento del bonus a tali lavoratori da parte di INPS, sarà residuale e avverrà, a domanda, in base ai requisiti indicati dall'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 a condizione che gli stessi non abbiano già ricevuto il bonus dal datore di lavoro.
La misura, prevista dal Governo a favore delle famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi e dell'aumento dei costi dell'energia, è disciplinata dall'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in vigore dallo scorso 18 maggio.
L'INPS ha emanato le prime istruzioni operative solo a distanza di poco meno di un mese dall'entrata in vigore delle disposizioni (messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022 seguito dal messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022) definendo, in particolare, le modalità di rimborso, da parte dei datori di lavoro, dell’indennità una tantum erogata ai dipendenti con conguaglio nel flusso Uniemens.
L'Istituto ha emanato una circolare (circolare n. 73 del 24 giugno 2022) sugli aspetti applicativi relativi sia all’indennità di cui all'articolo 31 sia alle altre indennità di cui all’articolo 32 erogate dall'INPS e un messaggio (messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022) con un fac-simile di dichiarazione del lavoratore.
Completato (o quasi) il quadro regolatorio, facciamo il punto sul bonus 200 euro e sulla procedura di erogazione da parte del datore di lavoro, con particolare riguardo:
Prima però è opportuno soffermarsi sull'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti erogata dai datori di lavoro in busta paga secondo le disposizioni dell'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
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L’art. 31 del decreto Aiuti riconosce ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici a tempo determinato o indeterminato, una indennità una tantum, da erogarsi una sola volta (anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro) tramite il datore di lavoro, con la mensilità di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto) o erogata nel mese di luglio 2022, ma di competenza del mese di giugno 2022.
Beneficiari dell'indennità sono i lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della legge di Bilancio 2022 (l. 234/2021), ossia i lavoratori a cui spetta, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 73 del 24 giugno 2022) ricorda che il decreto-legge n. 50/2022 ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero contributivo utile per beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro e ha al riguardo chiarito che tale periodo di riferimento è esteso fino al 23 giugno 2022, giorno precedente la pubblicazione della circolare.
Attenzione. Si ricorda che sono esclusi dall'esonero contributivo in parola i lavoratori domestici, che, in base a quanto previsto dall'articolo 32 del D.L. n. 50/2022, riceveranno l'indennità una tantum pari a 200 euro dall'INPS (non dal datore di lavoro in busta paga) nel mese di luglio 2022, presentando domanda presso gli Istituti di Patronato.
Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a erogare l’indennità una tantum di 200 euro a tutti i lavoratori dipendenti, anche somministrati nonché ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, in forza nel mese di luglio 2022.
L'INPS ha specificato che il pagamento del bonus da parte del datore di lavoro ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS avviene indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo 32.
Tali requisiti si applicano solo nel caso di pagamento diretto e a domanda da parte di INPS, ipotesi residuale applicabile solo laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità dal datore di lavoro, ove spettante.
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: aver svolto nel 2021 la prestazione per almeno 50 giornate, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
Lavoratori iscritti al Fondopensione lavoratori dello spettacolo: aver versato, nel 2021, almeno 50 contributi giornalieri, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
L’indennità spetta nella misura di 200 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
I lavoratori dipendenti, per accedere al bonus, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
La misura è erogata dal datore di lavoro in busta paga previa dichiarazione, da parte del lavoratore (privato), di non essere titolare di uno o più trattamenti di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 (pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione e reddito di cittadinanza).
Sulla nozione di “retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” l'INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha charito che (messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022 e circolare n. 73 del 24 giugno 2022) la retribuzione nella quale il datore di lavoro deve riconoscere l’indennità è quella di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, oppure, in base alla diversa articolazione dei rapporti di lavoro (l'Istituto riporta l'esempio del part-time ciclico) o previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022, ma di competenza del mese di giugno 2022 con denuncia Uniemens entro il 31 luglio.
Il bonus di 200 euro è erogato dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, a condizione che il rapporto di lavoro sussista nel mese di luglio 2022 e in presenza degli altri requisiti di cui all'articolo 31. Il bonus spetta anche se la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022) risulti azzerata a causa di “eventi tutelati“ come, ad esempio, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA o in caso di fruizione di congedi.
L'indennità non è cedibile, sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Beneficiari |
Indennità una tantum (*) |
Percettori di:
|
Comma 1-7 |
Lavoratori domestici |
Comma 8 |
Percettori di NASpI e DIS-COLL |
Comma 9 |
Beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola |
Comma 10 |
Collaboratori coordinati e continuativi |
Comma 11 |
Lavoratori beneficiari nel 2021 di una delle indennità COVID-19 previste dal Decreto Sostegni |
Comma 12 |
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti |
Comma 13 |
Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo |
Comma 14 |
Lavoratori autonomi privi di partita IVA |
Comma 15 |
Incaricati alle vendite a domicilio |
Comma 16 |
Beneficiari del Reddito di Cittadinanza |
Comma 18 |
(*) Alle condizioni previste dai rispettivi commi
L'INPS (messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022) ha chiarito che:
Il primo step per ottenere l'erogazione del bonus di 200 euro è rappresentato dalla dichiarazione (obbligatoria) che il lavoratore (privato) deve presentare al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro deve presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvede al pagamento dell’indennità.
Tale dichiarazione, in base a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, cd. decreto Semplificazioni fiscali, non dovrà essere resa dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
L’individuazione dei beneficiari, si legge nel testo del decreto, avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.
L'INPS (messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022), con il solo scopo di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, ha fornito un fac-simile di dichiarazione, non vincolante. E personalizzabile dal datore di lavoro.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)
Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Io sottoscritto/a
Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………………………………
Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso
__________________________________, codice fiscale (p.IVA)_________________________,
con riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022
DICHIARO
· di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale
obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti,
nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
· di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al
decreto-legge n. 4/2019;
· che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento
dell’indennità;
· che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
· di essere consapevole che l’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti
destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a
carico del lavoratore);
· di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle
sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.
Allego copia del documento di identità.
Data ……………………… Firma.........................
Erogato il bonus in busta paga, il datore di lavoro può compensare il credito in sede di denuncia contributiva mensile secondo le indicazioni fornite dall'INPS con il messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022 e il messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022.
Sezione <PosContributiva>
Nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 e di luglio 2022, i datori di lavoro, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
Elementi |
Valore/Altre indicazioni |
<CodiceCausale> |
Nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”; |
<IdentMotivoUtilizzoCausale> |
Valore “N” |
<AnnoMeseRif> |
Anno/mese “06-07/2022” |
<ImportoAnnoMeseRif> |
Importo da recuperare |
Sezione <PosPA> per i lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica
I datori di lavoro pubblici dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
Elemento <RecuperoSgravi> |
Valore/Altre indicazioni |
<AnnoRif> |
Anno 2022 |
<MeseRif> |
06 o 07 |
<CodiceRecupero> |
Valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50” |
<Importo> |
Importo da recuperare |
Sezione <PosAgri>
I datori di lavoro agricoli nelle denunce Posagri delle competenze del mese di giugno o luglio 2022 dovranno valorizzare in <DenunciaAgriIndividuale> :
Elementi |
Valore/Altre indicazioni |
<TipoRetribuzione> |
<CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50” |
Per gli elementi <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato solo l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato nei flussi di competenza:
Attenzione. Se più datori di lavoro dovessero compensare l'indennità una tantum di 200 euro erogata al medesimo lavoratore dipendente, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro la quota parte oggetto di indebita compensazione effettuata, ai fini della sua restituzione all’Istituto. Il datore di lavoro potrà rivalersi a sua volta sul dipendente.
Sul punto è in arrivo un messaggio INPS.
Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a erogare l’indennità una tantum di 200 euro a tutti i lavoratori dipendenti, anche somministrati nonchè ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, in forza nel mese di luglio 2022.
L'INPS ha specificato che il pagamento del bonus da parte del datore di lavoro ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS avviene indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo 32.
Tali requisiti si applicano solo nel caso di pagamento diretto e a domanda da parte di INPS, ipotesi residuale applicabile solo laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità dal datore di lavoro, ove spettante.
Lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS: requisiti per pagamento diretto da parte di INPS Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: aver svolto nel 2021 la prestazione per almeno 50 giornate, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. Lavoratori iscritti al Fondopensione lavoratori dello spettacolo: aver versato, nel 2021, almeno 50 contributi giornalieri, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. |
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