L’Agenzia delle Dogane informa che il 20 dicembre 2022 il Comitato doganale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ha adottato la Decisione n. 2022/01 recante modifiche al Protocollo 1 dell’Accordo di libero scambio tra le parti, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa.
Circa il carattere originario delle merci sussisteva una diversità tra Unione europea e Singapore: per la prima, la dichiarazione di origine poteva essere compilata da un “esportatore autorizzato” mentre per Singapore da un “esportatore registrato”.
Ora, si legge nell’informativa dell’Agenzia delle Dogane del 27 gennaio 2023, prot. 49706/RU, si è inteso garantire parità di trattamento per cui:
Tuttavia, per rendere più agevoli le pratiche unionali, è stato previsto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2023: fino a tale data le autorità doganali di Singapore continueranno ad accettare le dichiarazioni di origine compilate dagli esportatori autorizzati UE.
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