Entro il 30 giugno 2022 i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che vogliono fruire dell'esonero contributivo totale per le nuove assunzioni con contratto a tempo determinato o di lavoro stagionale, nonché per la conversione a tempo indeterminato dei medesimi contratti, devono presentare domanda di ammissione all’agevolazione. A comunicarlo è l'INPS con la circolare n. 67 del 10 giugno 2022, emanata all'indomani dell'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, avvenuta con decisione C(2022) 3835 final del 7 giugno 2022.
L'INPS fornisce le indicazioni operative per l'applicazione dell’esonero contributivo.
Il decreto Sostegni ter (articolo 4, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) riconosce l’esonero di cui al decreto Agosto (articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per le conversione dei medesimi contratti effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
L'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
L'esonero spetta ai datori di lavoro:
L'incentivo è riconosciuto nel rispetto dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dei principi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31, D.lgs n. 150/2015).
L’esonero contributivo si applica:
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge 3 aprile 2001, n. 142).
Non sono incentivabili le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
L’esonero spetta sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, pari a 671,66 euro mensili (€ 8.060/12) e 21,66 euro (€ 671,66/31) giornalieri per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non sono oggetto di esonero le contribuzioni minori e le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di solidarietà.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate.
Il datore di lavoro, per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, deve inoltrare all’INPS domanda di ammissione all'agevolazione utilizzando esclusivamente il modulo di istanza on-line “TUR44”, disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”sul sito internet dell'INPS.
La domanda, compilata con le informazioni richieste dall'INPS, va presentata entro e non oltre il 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.
L’Istituto, ricevuta la richiesta del datore di lavoro:
La fruizione del beneficio, in quote mensili, avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive. I datori di lavoro autorizzati devono esporre i dati a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022 (mese successivo alla pubblicazione della circolare).
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