Turismo e stabilimenti termali: al via le domande per l'esonero contributivo

Pubblicato il 13 giugno 2022

Entro il 30 giugno 2022 i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che vogliono fruire dell'esonero contributivo totale per le nuove assunzioni con contratto a tempo determinato o di lavoro stagionale, nonché per la conversione a tempo indeterminato dei medesimi contratti, devono presentare domanda di ammissione all’agevolazione. A comunicarlo è l'INPS con la circolare n. 67 del 10 giugno 2022, emanata all'indomani dell'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, avvenuta con decisione C(2022) 3835 final del 7 giugno 2022.

L'INPS fornisce le indicazioni operative per l'applicazione dell’esonero contributivo.

Turismo e stabilimenti termali: esonero contributivo

Il decreto Sostegni ter (articolo 4, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) riconosce l’esonero di cui al decreto Agosto (articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per le conversione dei medesimi contratti effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

L'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Turismo e stabilimenti termali: a chi spetta l'esonero contributivo

L'esonero spetta ai datori di lavoro:

L'incentivo è riconosciuto nel rispetto dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dei principi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31,  D.lgs n. 150/2015).

Turismo e stabilimenti termali: rapporti di lavoro e lavoratori

L’esonero contributivo si applica:

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge 3 aprile 2001, n. 142).

Non sono incentivabili le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

Turismo e stabilimenti termali: misura dell’esonero

L’esonero spetta sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, pari a 671,66 euro mensili (€ 8.060/12) e 21,66 euro (€ 671,66/31) giornalieri per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Non sono oggetto di esonero le contribuzioni minori e le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di solidarietà.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate.

Turismo e stabilimenti termali: ammissione e fruizione dell'esonero

Il datore di lavoro, per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, deve inoltrare all’INPS domanda di ammissione all'agevolazione utilizzando esclusivamente il modulo di istanza on-line “TUR44”, disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”sul sito internet dell'INPS.

La domanda, compilata con le informazioni richieste dall'INPS, va presentata entro e non oltre il 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

L’Istituto, ricevuta la richiesta del datore di lavoro:

La fruizione del beneficio, in quote mensili, avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive. I datori di lavoro autorizzati devono esporre i dati a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022 (mese successivo alla pubblicazione della circolare).

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