Dopo le prime indicazioni rese sulle misure agevolative della “tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (circolari nn. 1 e 2 del 2023), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito altri aspetti relativi al pacchetto di norme con la circolare n. 6 del 20 marzo 2023.
Il nuovo documento di prassi, attraverso lo schema della circolare domanda-risposta suddiviso per argomento, fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria. Inoltre, vengono riportate le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023.
I principali chiarimenti riguardano:
Vediamo quali sono alcune indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria sulla "tregua fiscale".
Nella circolare n. 6/E/2023, l’Agenzia delle Entrate specifica che i benefici della definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento (vale a dire, lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a euro 10.000; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
La norma, inoltre, prevede che la definizione agevolata si applichi anche con riferimento agli “avvisi bonari” per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale. L’Agenzia specifica che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono quelle avviate in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.
NOTA BENE: Per beneficiare della riduzione sanzionatoria sul debito residuo è necessario che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, usufruendo eventualmente dell’estensione fino a venti rate trimestrali.
Si considerano irregolarità formali e, pertanto, regolarizzabili con la prevista sanatoria:
Riguardo al caso specifico delle fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA, spiega la circolare n. 6/E che l’errata indicazione del citato codice, nel caso in cui non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale.
Relativamente al regime fiscale previsto per i cd. impatriati, in particolare ai fini dell’esercizio dell’opzione per la proroga, si specifica che l’eventuale violazione del versamento previsto dalla legge non è regolarizzabile con il ravvedimento speciale.
Riguardo all’ipotesi di un contribuente che, avendo presentato una dichiarazione integrativa a favore, intenda provvedere ad una rettifica a sfavore avvalendosi del ravvedimento speciale, si specifica che è possibile ricorrere a tale tipo di ravvedimento.
NOTA BENE: Nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative è necessario integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, intervenute medio tempore; i termini per l’accertamento però, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
Gli atti derivanti dai controlli formali di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza; tuttavia, gli stessi possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.
ATTENZIONE: Non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni, ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs n. 472/1997.
Riguardo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la circolare agenziale del 20 marzo specifica che in caso di effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni di cui all’articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992 (reclamo/mediazione), la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all’intero valore della controversia.
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