Inps, esonero 1,2% per tredicesima erogata dopo il 1° luglio

Pubblicato il 07 novembre 2022

Facendo seguito al precedente messaggio INPS 26 settembre 2022, n. 3499, l’Istituto previdenziale fornisce ulteriori indicazioni in merito alla gestione dell’innalzamento della quota di esonero contributivo sui contributi INPS a carico dei lavoratori dipendenti prevista dall’art. 20, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

Stando alla citata disposizione legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero di 0,8 punti percentuali previsto dalla legge di Bilancio 2022 è incrementato di 1,2 punti percentuali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con il messaggio 7 novembre 2022, n. 4009, l’INPS chiarisce che l’esonero è, altresì, riconosciuto sui ratei di tredicesima mensilità di competenza dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

Pertanto, i datori di lavoro che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, abbiano erogato i ratei di tredicesima mensilità inerenti ai periodi da gennaio a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022, utilizzato il codice in uso “L097” all’interno dei <CodiceCausale>, <InfoAggcausaliContrib>, <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>.

ATTENZIONE: Laddove i datori di lavoro non abbiano erogato i ratei di tredicesima nelle mensilità da gennaio a settembre 2022, potranno fruire direttamente l’esonero del 2% utilizzando il diverso codice “L095” a partire dal flusso di competenza luglio 2022.
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