Affinché sia prevista l’imponibilità contributiva al 50% dell’intero importo erogato a titolo di “indennità di trasferta”, come previsto dall’art. 51, co. 6 del Dpr. n. 917/1986 (cd. Tuir), è necessario che si verifichino i seguenti elementi identificativi del “trasfertismo”:
A stabilire quando si realizza la fattispecie di “trasfertisimo”, alla luce della mancata adozione del Decreto Ministeriale previsto dalla predetta norma, è stato l’INPS con la Circolare n. 158 del 23 dicembre 2019.
Il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere la sua attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro. In tali casi, a seconda delle modalità e del luogo di svolgimento della prestazione, nonché degli impegni contrattuali assunti dalle parti, si possono configurare due tipologie di trasferta:
L’esatta configurazione dell’una o dell’altra fattispecie rileva in relazione alla diversa disciplina contributiva e fiscale applicabile sulla base delle disposizioni dettate all’art. 51, co. 5 e 6 del Dpr. n. 917/1986. Infatti, il comma 5 del predetto articolo prevede una esenzione entro determinati limiti giornalieri nelle ipotesi di trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale.
Un diverso trattamento è stabilito, invece, per le indennità erogate ai “trasfertisti”, ossia a coloro i quali sono tenuti “per contratto” all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, atteso che il co. 6 del medesimo art. 51 ne prevede una imponibilità al 50% a prescindere dal loro ammontare.
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