In assenza di adeguata informativa, sono inutilizzabili, ai fini disciplinari, i dati acquisiti tramite il Telepass installato nell'auto aziendale.
La Corte di cassazione torna sulla legittimità dei controlli difensivi e sugli strumenti di controllo dell’attività del lavoratore.
Con ordinanza n. 15391 del 3 giugno 2024, la Corte di cassazione si è occupata di una controversia che aveva ad oggetto il licenziamento disciplinare di un dipendente.
Al lavoratore erano stati contestati presunti ritardi e inesattezze nell'esecuzione delle sue mansioni, utilizzando come prova i dati raccolti dal sistema Telepass e dal sistema informatico aziendale.
La Corte d'Appello aveva annullato il licenziamento, dichiarando che i dati raccolti tramite il Telepass non erano utilizzabili perché l'azienda non aveva rispettato gli obblighi di informazione previsti dalla legge.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, dopo un'ampia disamina in cui ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di controlli difensivi.
I controlli difensivi sono quei controlli finalizzati a prevenire comportamenti illeciti o lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, non direttamente legati all'adempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali.
Per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità:
Spetta al datore di lavoro, in tale contesto:
I controlli difensivi, quindi:
Nel caso specifico, la società datrice non aveva dimostrato che il Telepass rientrasse nei controlli difensivi e che fosse stato installato per prevenire abusi.
Inoltre, l’azienda non aveva rispettato l’obbligo di informare adeguatamente il lavoratore.
Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, infatti, le informazioni raccolte mediante impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei dipendenti sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli.
I dati acquisiti tramite il Telepass, quindi, non potevano essere utilizzati a fini disciplinari.
Era corretto, in definitiva, che il licenziamento irrogato fosse stato annullato, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria.
Da qui il rigetto del ricorso promosso dalla società datrice di lavoro.
Sintesi del Caso | Un lavoratore è stato licenziato per presunti ritardi e inesattezze nell'esecuzione delle sue mansioni, utilizzando dati raccolti tramite un sistema Telepass e un sistema informatico aziendale. La Corte d'Appello ha annullato il licenziamento, dichiarando che i dati raccolti tramite il Telepass non erano utilizzabili perché l'azienda non aveva rispettato gli obblighi di informazione previsti dalla legge. |
Questione Dibattuta | Se i dati raccolti tramite il Telepass e utilizzati per il licenziamento disciplinare erano validi, considerando che l'azienda non aveva rispettato gli obblighi di informazione previsti dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che i dati del Telepass non potevano essere utilizzati a fini disciplinari poiché la società datrice non aveva informato adeguatamente il lavoratore. Ha ribadito che i controlli difensivi sono legittimi solo se c'è un fondato sospetto di illecito e se sono rispettati gli obblighi di informazione e la tutela della dignità e riservatezza del lavoratore. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".