Tutti gli atti emanati dal Ministero dell’Istruzione per disciplinare e fornire istruzioni operative sull’utilizzo e sull’obbligo di possesso del green pass da parte del personale scolastico sono stati validamente adottati e sono dunque efficaci. A stabilirlo è il Tar Lazio con i decreti monocratici nn. 4531/2021 e 4532/2021 depositati il 2 settembre.
L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non preceduta dall’adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni, afferma il giudice amministrativo, è giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, in particolare di quello docente.
Oggetto di richiesta di sospensiva e di successivo annullamento sono stati i seguenti atti del Ministero dell'Istruzione:
- il decreto 6 agosto 2021, prot. 257, con cui è stato adottato il «Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione» e che sancisce che “E’ essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione” esonerando gli alunni dalla vaccinazione, dai test diagnostici o screening preliminari;
- la nota AOODPIT prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 che, nel richiamare l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde, qualifica il mancato possesso della certificazione verde come “assenza ingiustificata” e sancisce che “il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola” e che, oltre alla sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” comprese quelle fra il primo e il quarto giorno;
- la nota del Ministero dell'Istruzione AOODPPR prot. n. 900 del 18 agosto 2021, recante «trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022», nella parte in cui dispone che “le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l'effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione”;
- il Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022, che, in particolare, dispone l’obbligo del lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di sintomi influenzali anche negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
Il giudice amministrativo richiama in primis l’art. 9 ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiunto dall’art. 1, comma 6 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111.
Il legislatore emergenziale ha previsto l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario di possedere e esibire la certificazione verde COVID-19.
Il mancato rispetto di tale disposizione è considerato assenza ingiustificata. Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Rispetto a tali disposizioni i provvedimenti impugnati, evidenzia il TAR, risultano essere meramente applicativi.
Con specifico riferimento al tema cruciale dei controlli relativi al possesso del green pass e alla mancata preventiva emanazione del DPCM (in base a quanto disposto dall’art. 9, comma 10, del decreto legge n. 52/2021) il TAR rileva che il legislatore stesso ha individuato i soggetti deputati; pertanto la previa adozione del citato DPCM è decisamente irrilevante.
Inoltre, in ordine alle modalità di svolgimento delle verifiche, allo stato non può essere in alcun modo escluso che le disposizioni del Ministero dell’Istruzione debbano obbligatoriamente raccordarsi con la sopravvenuta normativa del DPCM.
Non risultano violate le norme (anche quelle comunitarie) sulla protezione dei dati personali con riferimento all’obbligo previsto in capo al lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
Tale obbligo informativo è essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza.
Infine, statuisce il TAR, stante comunque il fatto che è sempre ammessa la possibilità di produrre in via alternativa un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2, il diritto del personale scolastico a non essere vaccinato non ha valenza assoluta ma va correlato e contemperato con gli altri fondamentali interessi pubblici quali quelli alla salute pubblica e a consentire il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza.
Non è infine accoglibile il rilievo dell’illegittimità dell’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e della mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni. Tale sanzione è, infatti, “correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”.
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