Supporto per la formazione e lavoro: indennità in bilico per l'offerta di lavoro

Pubblicato il 04 settembre 2023

Operativo dal 1° settembre 2023 e istituito dall’articolo 2, comma 7 del Decreto lavoro, il Supporto per la formazione e lavoro si pone l’obiettivo di sostenere le persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la loro partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro, con il riconoscimento di un’indennità per la partecipazione a tali attività.

Si tratta di uno dei due strumenti, l’altro è l’assegno di inclusione, pensati dal Governo Meloni per cercare di dare sostegno alle persone in difficoltà ma, soprattutto, impulso all’occupazione attraverso la messa in campo di vari strumenti che possano rendere agevole l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Rinviando all’articolo “Supporto per la formazione e il lavoro, dalla domanda all'indennità: gli step da seguire” per una trattazione completa dell’istituto, in questa sede ci soffermiamo su uno dei nodi chiave dell’intero impianto normativo: l’offerta di lavoro.

Indennità di partecipazione, a quali condizioni?

“Sostenere il lavoro combattendo la povertà”: queste le parole della premier Meloni che sintetizzano i due punti chiave della misura in vigore dal 1° settembre e che sono tra loro inscindibili.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro prevede infatti, come indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, un beneficio economico di 350 euro mensili erogato entro un limite massimo di dodici mesi da parte dell'Inps.

Ma a quali condizioni?

Oltre ai requisiti reddituali ed anagrafici illustrati nella circolare Inps n. 77/2023, per la cui trattazione si veda “Al via il Supporto per la formazione e lavoro: istruzioni Inps”, il carattere non solo assistenzialistico della misura introdotta dal Decreto lavoro impone come imprescindibile per il diritto all’indennità la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Appare evidente allora come sia fondamentale il ruolo giocato dall’offerta di lavoro: che caratteristiche deve avere, quali i casi che, in caso di mancata accettazione, comportano la decadenza dal beneficio?

Offerta di lavoro: caratteristiche

La materia è oggetto della citata circolare n. 77/2023, con cui l’Inps, in un’ampia trattazione del Supporto per la formazione e il lavoro, si sofferma anche sull’offerta di lavoro.

Secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, del Decreto lavoro, come richiamato dall’articolo 12, comma 10, del medesimo decreto legge, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che presenti una delle seguenti caratteristiche:

Il comma 1-bis del medesimo articolo 9 prevede che, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, l’offerta di lavoro a tempo indeterminato vada accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di ottanta chilometri dal domicilio del soggetto, o comunque sia raggiungibile entro centoventi minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Queste dunque le condizioni inderogabili che comportano, in caso di mancata accettazione dell’offerta di lavoro senza un giustificato motivo, la decadenza dall’indennità mensile.

Resta ora da vedere, nei prossimi mesi, la quantità e la qualità delle offerte inserite nel SIISL, la piattaforma digitale sviluppata dall'Inps a tale scopo, e se le stesse saranno in grado di realizzare gli ambiziosi obiettivi del Decreto lavoro.

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