Nel corso della videoconferenza “Speciale Telefisco 2023 – Le novità per professionisti e imprese“ dello scorso 20 settembre in cui i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno risposto ad un serie di quesiti diversi sulle ultime novità fiscali, si è tornati ad approfondire anche il discorso sul Superbonus.
Dopo il rincorrersi di notizie diverse che hanno alimentato dubbi e preoccupazioni per contribuenti ed imprese, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta cercando di fare chiarezza, una volta per tutte, su due aspetti salienti della maxi-detrazione:
Vediamo le risposte offerte dal Fisco in vista della prossima scadenza del 31 dicembre 2023, quando - salvo poco probabili proroghe – il beneficio del Superbonus al 110% terminerà per le villette e le unità indipendenti in contesti plurifamiliari e si ridurrà per i condomini.
Nel primo quesito è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se un condominio che ha i requisiti per il Superbonus al 110% per i lavori pagati entro il 31 dicembre 2023 e ha anche i requisiti per la cessione del credito:
Secondo l’Agenzia delle Entrate sarà possibile usufruire del Superbonus al 110% con riferimento a tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, a condizione che trovino rispondenza in un SAL riferito alla stessa data del 31 dicembre 2023, negando di conseguenza la prima delle due soluzioni prospettate nel quesito.
Per motivare questa sua risposta, l’Agenzia richiama il comma 13 dell’articolo 119 del Dl n. 34 del 2020, secondo il quale il contribuente per poter esercitare il diritto di opzione deve richiedere il visto di conformità attestante i requisiti di spettanza del credito d'imposta, nonché l'asseverazione del tecnico abilitato utile a dimostrare il rispetto dei profili tecnici richiesti dalla normativa che viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
Le suddette asseverazioni, come prevede il successivo comma 13-bis dell’articolo 119, sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.
Con la risposta ad un altro quesito in materia di bonus edilizi, l’Amministrazione finanziaria ha affrontato il caso dello sconto parziale in fattura e dello sconto integrale con riferimento al momento in cui deve essere considerato effettuato il pagamento ai fini del “principio di cassa”.
Nello specifico, è stato chiesto:
La risposta fornita indica come anno il 2024. Infatti, secondo l’Agenzia, dato che la quota a carico del contribuente sarà pagata nel 2024, la spesa si considera sostenuta, in applicazione del criterio di cassa, in tale anno.
Con riferimento allo sconto parziale, in realtà, la data della fattura portante lo sconto non ha rilevanza per la competenza della spesa, che viene invece “dettata” dalla data del bonifico sulla quota residua da effettuarsi con le modalità indicate nella circolare 19/E/2022.
Analogamente, in caso di sconto “integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), si può fare riferimento - in luogo della data dell’effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Pertanto, nell’ipotesi dello sconto "integrale", poiché la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo SDI, nel caso prospettato nella domanda, si ritiene che la spesa debba considerarsi sostenuta nel 2024.
Ad avvalorare tale risposta, le indicazioni della precedente circolare n. 24/E/2020 che ribadisce che, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese per le persone fisiche, occorre fare riferimento al criterio di cassa.
Infine, l’Agenzia delle Entrate si esprime anche con riferimento ai lavori a cavallo d’anno e pagamento totale nel secondo anno.
Rinviando alla circolare n. 23/E del 23 giugno 2023, l’Agenzia ha chiarito che è possibile esercitare il diritto di opzione anche per interventi realizzati in periodi d'imposta differenti ma accumunati dal medesimo SAL, che rendiconti il raggiungimento del 30 per cento dell’intervento.
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