Successioni, donazioni e tributi indiretti: in Gazzetta il decreto di riforma

Pubblicato il 03 ottobre 2024

Ha trovato posto nella Gazzetta Ufficiale n. 231/2024 il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 e ha effetto a partire dal 1° gennaio 2025 su atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati, scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché successioni aperte e atti a titolo gratuito stipulati a partire dal 2025.

Il nuovo tassello della riforma fiscale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2024.

Il provvedimento riguarda, genericamente:

Si trattano, di seguito, alcune materie.

Imposta sulle successioni e dichiarazione

Il decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, apporta rilevanti modifiche alla liquidazione dell'imposta sulle successioni e alla presentazione della dichiarazione dell'imposta.

Liquidazione dell'imposta

La novità principale consiste nell’introduzione dell’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, ossia non sarà più calcolata e liquidata dagli uffici competenti, ma sarà a carico dei soggetti obbligati, come gli eredi, i legatari o altri beneficiari, che dovranno occuparsi del calcolo e del pagamento.

Sebbene l’imposta venga calcolata autonomamente dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate manterrà il compito di verificare la correttezza delle autoliquidazioni, utilizzando anche sistemi automatizzati per il controllo. Gli uffici potranno intervenire per correggere eventuali errori o irregolarità.

Si considera imposta principale:

E’ imposta complementare:

Dichiarazione dell'imposta

Non ci sono novità sul termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sulle successioni: rimane fermo il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione.

Nel caso di trustee, il termine decorre dal momento in cui ricevono ufficialmente la comunicazione della loro nomina. Questa regola è simile a quella già prevista per i rappresentanti legali di eredi, esecutori testamentari o curatori di eredità giacenti.

L’Agenzia delle Entrate esaminerà la regolarità delle dichiarazioni presentate e verificherà se l’autoliquidazione e i versamenti corrispondono a quanto dichiarato. Se risulta che è dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notificherà un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione.

Viene aggiunto l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione esclusivamente con modalità telematica; disposta una riduzione della quantità di documenti da allegare alla dichiarazione.

Sanzioni

In caso di integrazioni dovute dal contribuente, il pagamento è dovuto entro 60 giorni, insieme a una sanzione del 25% sull'importo non versato e agli interessi (con un tasso del 4,5%), che saranno calcolati dal giorno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Tuttavia, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto, la sanzione viene ridotta a un terzo.

Altre modifiche

Il d.lgs n. 139/2024 amplia la possibilità per i contribuenti di correggere errori o omissioni, consentendo loro di presentare dichiarazioni integrative, sia per l’imposta sulle successioni, sia per l’imposta di bollo o per quella sostitutiva su operazioni di finanziamento a lungo termine.

Ammessa una deroga al divieto di apporre, da parte di banche e altri istituti finanziari, annotazioni sui titoli trasferiti per causa di morte prima della presentazione della dichiarazione di successione: gli eredi unici di età non superiore a 26 anni possono chiedere lo svincolo di somme, legate a beni immobili nell’asse ereditario, anche prima di detta denuncia.

Imposta di bollo e di registro

In merito all'imposta di registro, è stata introdotta una modifica importante nei coefficienti da utilizzare per il calcolo delle rendite vitalizie.

Se il tasso di interesse legale è pari o inferiore allo 0,1%, si dovranno applicare i coefficienti indicati nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2015, n. 302.

Per i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongono il pagamento di somme, valori o altre prestazioni, nonché la consegna di beni di qualsiasi tipo, inclusi quelli previsti dall'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione avviene senza attendere il pagamento dell'imposta. L'Agenzia delle Entrate successivamente richiederà il pagamento dell'imposta alla parte condannata a sostenere le spese o al debitore nei confronti del quale il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, dal 1° gennaio 2025, sarà possibile effettuare il pagamento degli atti soggetti a registrazione a termine fisso tramite il Modello F24, con l'opportunità di utilizzare il meccanismo di compensazione.

Inoltre, viene introdotta la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni nell'imposta di bollo, facilitando la regolarizzazione e riducendo le penalità in caso di errori non intenzionali.

Registrazione

Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonché gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.

Liberalità indirette

Rivista la disciplina dell’accertamento delle liberalità indirette, ossia diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti: può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.
Quanto alla tassazione, viene disposto che a dette liberalità si applica l'aliquota dell'8 per cento (prima era del 7%), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.

In caso di registrazione volontaria delle liberalità, oltre all'aliquota ordinaria si applica anche la franchigia prevista dalla legge.

Trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie a discendenti

Il decreto 139/2024 mira a incentivare i trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie a discendenti e coniugi, escludendoli dall’imposta sulle successioni secondo l’articolo 3, comma 4-ter, del Testo Unico delle Successioni. L’obiettivo è quello di preservare la continuità e l’unità dell’impresa familiare.

L'agevolazione fiscale si applica ai trasferimenti di:

- aziende o loro rami, inclusi quelli effettuati tramite patti di famiglia, purché chi riceve i beni prosegua l’attività per almeno cinque anni dalla data del trasferimento;

- quote sociali e azioni, a condizione che il beneficiario mantenga il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

In sintesi, la normativa agevola fiscalmente i trasferimenti all'interno della famiglia, ma vincola i beneficiari a proseguire l'attività o a mantenere il controllo per almeno cinque anni.

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