Stop alla mediazione tributaria nel riordino del processo tributario

Pubblicato il 16 novembre 2023

Ha fatto la sua entrata in preconsiglio dei Ministri per essere discusso nella riunione del Governo del 16 novembre 2023, come si legge nell’ordine del giorno dell’esecutivo, la bozza del decreto legislativo, di attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), che riformula alcuni punti del contenzioso tributario (Dlgs n. 546/1992).

Nella giornata del 16 novembre il Consiglio dei ministri si occuperà anche del provvedimento sull'adempimento collaborativo.

Analizziamo alcuni punti rilevanti che modificheranno le liti fiscali, lasciando la disamina completa a quando sarà data ufficialità al decreto modificativo.

NOTA BENE: In alcuni casi è prevista l’entrata in vigore delle disposizioni il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale; altre norme verranno applicate da settembre 2024.

Stop alla mediazione tributaria

Una delle novità che balza agli occhi è l’abolizione tout court del reclamo-mediazione, ora presente all’art. 17-bis del DLgs. 546/92, con decorrenza dall’entrata in vigore del decreto.

Nell’impianto attuale, per le liti fino a 50.000 euro, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa che ha l’effetto di ridurre le sanzioni al 35% del minimo, parametrate all’imposta così come eventualmente rideterminata in sede di mediazione.

Si ricorda che l’istituto è stato inserito per deflazionare il contenzioso tributario, limitando l’inoltro di ricorsi che intasano le aule delle Corti tributarie.

Non sembra che la mediazione venga sostituita da altro istituto analogo; tuttavia viene dato più impulso alla conciliazione giudiziale, che sarà ammessa anche in pendenza del processo di Cassazione, favorendo la deflazione del contenzioso, particolarmente copioso in quella sede.

Potenziamento della conciliazione

Altra novità che connoterà il nuovo processo tributario sarà il potenziamento dell’istituto della conciliazione, attraverso l’aumento dei vantaggi in termini sanzionatori.

La procedura prevede che la proposta di conciliazione possa essere formulata d’ufficio dalla Corte di giustizia tributaria anche considerando i precedenti giurisprudenziali in merito all’oggetto del giudizio. Se la proposta viene formulata in udienza e le parti non sono presenti, la Corte dovrà fissare una nuova udienza. Inoltre, le parti hanno facoltà di chiedere il rinvio dell’udienza per facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

Secondo quanto presente nella bozza di decreto legislativo, se la conciliazione va a buon fine, le sanzioni vengono ridotte fino al sessanta per cento del minimo di legge.

Impugnabilità dell’ordinanza cautelare collegiale in appello

Assume rilevanza anche un’altra novità inserita nel decreto legislativo che rivede il contenzioso tributario: la possibilità di impugnare in primo grado l’ordinanza sulla sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Ciò sarà ammesso sia per il giudizio cautelare dinanzi al giudice monocratico e sia davanti al collegio: nel primo caso l’ordinanza di sospensione verrà rimessa alla delibazione del collegio di primo grado, nel secondo caso alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado.

In aggiunta, al fine di rendere più celere lo svolgimento della fase cautelare, si dispone che la trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza non possa slittare oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza stessa.

A tal fine è possibile, con decreto del presidente, fissare la trattazione per la prima camera di consiglio utile; dovrà darsene comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.

ATTENZIONE: In ogni caso l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

Nuove prove in appello: divieto

In ordine al divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi, si rileva la volontà di rendere più efficace tale norma.

Infatti, viene espressamente prevista la preclusione per il giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado.

Però, rimane eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, se ritenute indispensabili ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante.

Informatizzazione del processo tributario

Nell’ottica dell'informatizzazione della giustizia tributaria, dovranno essere emanate norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.

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