E' stato pubblicato il Decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, recante "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente".
Il provvedimento è approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024, unitamente ad altri due decreti attuativi della legge delega di Riforma fiscale, rispettivamente in materia di contenzioso tributario e di adempimento collaborativo.
Le nuove disposizioni sono finalizzate a dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella Legge delega di Riforma fiscale, compreso quello di “valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto”.
Rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate alcune modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata.
E' stata valorizzata, in particolare, la vocazione delle disposizioni dello Statuto quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
A tal fine, il Legislatore è intervenuto:
Ulteriori ritocchi hanno interessato uno dei punti cardine dell'intervento, rappresentato dall'introduzione di una disciplina generale, proporzionata e organica del principio del contraddittorio in materia tributaria.
In proposito, è stato disposto, per gli atti di accertamento adottati all’esito del contraddittorio con il contribuente, un obbligo di motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte.
E' stato anche rivisto il regime temporale del contraddittorio preventivo, prevedendo l'esclusione della possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni.
Per quanto riguarda il nuovo regime di invalidità degli atti dell’amministrazione finanziaria introdotto nello Statuto, si segnala l'estensione della nullità anche alle ipotesi di:
In questo modo, i vizi previsti a pena di nullità risultano comunque circoscritti e possono essere:
Tra le altre novità, gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello sono stati riqualificati come annullabili.
Da segnalare, a seguire, l'ampliamento delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali:
In proposito, è stato anche innalzato, a un anno, il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.
Va rammentato che lo stesso Statuto riconosce all’Amministrazione finanziaria un generalizzato potere di autotutela facoltativa.
Si segnala, infine, l'introduzione della disposizione dedicata alla consultazione semplificata, vale a dire dei servizi di consultazione rapida destinati ai contribuenti meno strutturati, come le persone fisiche, anche non residenti, e i contribuenti di minori dimensioni, come le società di persone, che adottano regimi di contabilità semplificata.
Il servizio, gratuitamente fruibile avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, previa richiesta del contribuente, si sostanzia nella possibilità di interrogazione di una apposita banca dati, di nuova costituzione, che raccoglie, debitamente classificati e categorizzati, tutti gli atti di prassi che esprimono indirizzi interpretativi (risposte a istanze di interpello, risoluzioni, principi di diritto).
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