Startup e Pmi innovative. Mancato deposito dei requisiti con ravvedimento

Pubblicato il 14 settembre 2020

Il MiSE apre al ravvedimento operoso per Startup e Pmi innovative che al 31 luglio 2020 non hanno depositato, presso le Camere di Commercio, la richiesta attestazione di mantenimento dei requisiti.

La questione discende dal Decreto Cura Italia (n. 18/2020) che ha fissato l’allungamento dei termini, vista l’emergenza Coronavirus, per il deposito del bilancio di esercizio: ciò ha avuto ripercussioni anche nel settore delle Startup e Pmi innovative.

Infatti, In applicazione del disposto della norma emergenziale, le prescrizioni contenute negli articoli 25, comma 15, DL n. 179/2012 e 4, comma 6, DL n. 3/2015, hanno dato la possibilità a Startup e Pmi di depositare entro il 31 luglio 2020 l’attestazione di mantenimento dei requisiti.

Il mancato assolvimento nel detto termine comporta l’applicazione della sanzione reale prevista della cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.

Startup e Pmi innovative. Ravvedimento operoso per mancato deposito delle attestazioni dei requisiti

Per tutti e due i settori, le norme, ritoccate dal DL n. 76/2020, prevedono che entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la Startup innovativa o l’incubatore certificato siano cancellati dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione.

Tale fase procedurale - in cui le Camere di Commercio hanno la possibilità di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale - si chiude il 30 settembre.

In tale lasso di tempo di 60 giorni, sottolinea il MiSE con circolare n. 1/V pubblicata il 10 settembre 2020, è data possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con deposito tardivo delle richieste attestazioni.

A tal fine, le Camere invieranno una PEC di recall alle Startup e Pmi iscritte nella sezione speciale, invitandole a trasmettere tardivamente detta attestazione del mantenimento dei requisiti.

Scaduto il termine assegnato, si deve ritenere presunta la volontà della società di non confermare i requisiti; si provvederà, pertanto, alla cancellazione dal registro speciale secondo le regole dettate dal DL n. 76/2020.

Si specifica che il ravvedimento operoso esclude che avvenga la cancellazione ma non l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione dei depositi prescritti.

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