Con il caso n. 3/2021, Assonime torna sulla controversa questione della obbligatorietà o meno di procedere alla nomina di un sindaco supplente in presenza di un organo di controllo monocratico (sindaco unico) nella Srl.
Il caso trae spunto da una pronuncia del Tribunale di Milano, che ha recentemente ritenuto ammissibile la nomina del sindaco supplente nel caso di Srl con sindaco unico.
Assonime ritiene che la pronuncia fornisca l’occasione per approfondire il tema dei meccanismi di sostituzione nel caso di cessazione anticipata dall’incarico del sindaco unico di una società a responsabilità limitata.
Il Codice civile stabilisce che, nella Srl, in assenza di una diversa previsione statutaria, l’organo di controllo è composto da un solo membro effettivo, senza la presenza di un sindaco supplente.
Ciò, in quanto l’articolo 2477 del Codice civile espressamente, nel delineare l’assetto dei controlli, si limita a prevedere che, se lo statuto non disponga diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Talle previsione, sebbene indicata nel primo comma dell’articolo dedicato alla nomina facoltativa dei controllori di Srl, sembra avere una valenza generale.
A sostegno di quanto detto anche il parere MiSE n. 0180772 del 28 agosto 2012, secondo il quale sia in caso di nomina volontaria dell’organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria, quest’ultimo può essere composto solo da un membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti.
La disciplina in materia di controlli nelle Srl non si esprime sulla necessità/possibilità o meno di procedere, nel caso di nomina del sindaco unico, anche alla nomina di uno o più supplenti.
E’ evidente, però, che la presenza di un organo di controllo monocratico, composto solo ed esclusivamente da un componente effettivo, potrebbe comportare situazioni difficilmente sostenibili.
Nel caso si verificasse un qualunque motivo (per esempio, la morte, la decadenza o l’impedimento permanente), che porti alla mancanza improvvisa del sindaco unico, in assenza di un supplente, l’attività della società resterebbe esposta alle conseguenze derivanti dall’assenza del controllo di legalità.
Di qui, la possibilità di prevedere un’apposita clausola per la nomina del supplente per garantire “la continuità dello svolgimento della funzione di vigilanza”.
Di fatto, si rinvia alla disciplina prevista per le Spa, con la possibilità di applicare, in via sussidiaria, il meccanismo del supplente, previsto dall’art. 2401 c.c. per i sindaci delle Società per azioni.
Il rinvio alle disposizioni del Codice civile sul collegio sindacale nelle Spa e, quindi, anche alle norme sulla struttura dell’organo, permetterebbe sempre la nomina di un supplente, consentendo di tutelare con migliore efficacia le esigenze di continuità nell’esercizio della funzione sindacale.
Questa posizione è stata accolta anche dal Tribunale di Milano, che ribadendo il principio generale di continuità dell’organo di controllo tramite la contestuale nomina del supplente, fa ritenere superata la tesi secondo cui, in caso di cessazione anticipata dell’incarico, si debba necessariamente convocare l’assemblea per provvedere alla sostituzione del sindaco unico.
Assonime nel caso n. 3/2021, riparte da tale assunto e ribadisce che la nomina del sindaco supplente può essere prevista a livello statutario.
Tuttavia, aggiunge che, pur in assenza di un’apposita previsione statutaria, si può, anche in sede di conferimento della funzione sindacale, nominare, oltre al sindaco effettivo, anche il sindaco supplente.
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