Certificare l'attuazione della parità di genere in azienda può aprire le porte ad un insieme di premialità ancora poco note alla maggioranza delle imprese.
Lo dimostrano i risultati, deludenti, della “prima tornata” di domande per lo sgravio contributivo parziale riconoscibile alle aziende in possesso della certificazione della parità di genere. Il procedimento di richiesta del beneficio per l'annualità 2022 si era chiuso, lo scorso 15 febbraio, con solo 346 richieste di adesione (il dato è stato reso noto da Antonio Pone, direttore generale vicario dell'INPS, durante la puntata del 23 febbraio 2023 della webtv dei consulenti del lavoro).
L'INPS, con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, ha riaperto i termini per i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022. L'Istituto attenderà l'esito di questa prima fase applicativa per emanare, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le istruzioni per l'acceso all'esonero contributivo a favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022.
E' pertanto opportuno che le aziende non ancora certificate procedano alla richiesta della certificazione per ottenere lo sconto sui contributi da versare all'INPS. relativamente al 2023.
Uno sconto che, come vedremo, non è assolutamente da sottovalutare per i suoi molteplici vantaggi.
Il primo, ineludibile, passaggio del processo di riconoscimento dei benefici contributivi prevede che l'azienda si attivi per richiedere e ottenere la certificazione della parità di genere.
Istituita dall’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la certificazione attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
La certificazione della parità di genere è rilasciata, su base volontaria e su richiesta dell'azienda interessata, dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 del 16 marzo 2022 che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere prevedendo l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022).
NOTA BENE: La prassi UNI/PdR 125:2022 non si applica alle Partite IVA che non hanno dipendenti o addetti/e.
È importante far notare che per le PMI e per le micro imprese sono previsti contributi economici per sostenere i costi della certificazione.
ATTENZIONE: Va sottolineato che impediscono il conseguimento della certificazione della parità di genere il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo, da parte del datore di lavoro, all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, se rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione.
Per le aziende in possesso della certificazione della parità di genere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento il legislatore riconosce, a regime, uno sgravio contributivo parziale.
L'agevolazione contributiva in parola è stata prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo inizialmente per il solo anno 2022, nel limite di 50 milioni di euro annui. Successivamente la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha reso strutturale lo sgravio.
L'INPS ha emanato, con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, le istruzioni da seguire per ottenere la concessione dello sgravio a favore delle aziende in possesso della certificazione della parità di genere al 31 dicembre 2022.
Per tali aziende il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'agevolazione è stato differito al 30 aprile 2023 con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023..
Lasciandoci guidare dalle disposizioni di cui al decreto attuativo del 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le Pari opportunità e la famiglia e dell'Economia e delle finanze nonché dalle indicazioni fornite dall'Istituto per il 2022 con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 e il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, istruzioni, che si ritiene ipotizzabile possano essere confermate (almeno nell'impianto generale) per l'annualità 2023, delineiamo di seguito le caratteristiche principali dell'agevolazione in parola.
Il beneficio contributivo è riconosciuto a favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (per l'annualità 2023, entro il 31 dicembre 2022).
Lo sconto contributivo spetta per il periodo di validità della certificazione.
Forniamo di seguito il prospetto dei datori di lavoro beneficiari dello sgravio e di quelli esclusi dall’applicazione dello stesso.
Datori di lavoro destinatari dello sgravio |
Datori di lavoro esclusi dallo sgravio |
Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi:
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L'esonero spetta in misura non superiore all'1% della contribuzione previdenziale sgravabile complessivamente dovuta dal datore di lavoro e nel limite massimo (per ciascuna azienda) di 50.000 euro annui, riparametrato su base mensile.
La soglia massima mensile di sgravio fruibile per ciascuna azienda è pari pertanto a 4.166,66 euro.
Sono escluse dal beneficio contributivo e sono pertanto dovute per intero le seguenti contribuzioni minori:
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Lo sgravio spetta:
1) per il periodo di validità della certificazione e con decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa;
2) nei limiti delle risorse finanziare stanziate (50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022). In caso di incapienza delle risorse a fronte delle domande pervenute, il beneficio è proporzionalmente ridotto a tutti i datori di lavoro beneficiari dello sgravio.
ATTENZIONE: In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro è tenuto, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’INPS e a sospendere la fruizione della misura autorizzata. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti e in aggiunta al pagamento di tutte le sanzioni previste dalla normativa vigente. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. L’INPS verificherà la permanenza dei requisiti di legge in capo a tutti i datori di lavoro ammessi al beneficio.
Lo sgravio contributivo spetta a condizione che:
NOTA BENE: Si ricorda che, per il biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile è scaduto il 14 ottobre 2022 (decreto Interministeriale 28 settembre 2022).
L’esonero contributivo in parola presenta i seguenti vantaggi:
1) in quanto intervento generalizzato, non costituisce aiuto di Stato;
2) può essere cumulato con gli altri esoneri o le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovviamente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e in assenza di specifici divieti di cumulo con gli altri regimi agevolativi.
L’ammissione allo sgravio contributivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda di ammissione da inoltrare all'INPS per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti intermediari professionisti del lavoro (articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12).
Per le domande di esonero presentate da datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022, l'accesso al beneficio è consentito utilizzando il modulo telematico “PAR_GEN”, da inviare entro il nuovo termine del 30 aprile 2023.
Relativamente all'annualità 2022, l'INPS, ha chiarito che in sede di compilazione della domanda di esonero, si dovrà indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. La retribuzione media mensile da indicare nell’istanza online deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione. Le domande già inviate dovranno essere corrette entro il 30 aprile 2023 rinunciando a quelle erronee e inviando una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile.
All’esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.
Per il 2023 si attendono, in merito, le istruzioni operative di cui daremo tempestivamente conto.
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