Precisazioni della Cassazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di lavori di pubblica utilità.
La richiesta incondizionata del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito implica la non opposizione di quest'ultimo alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen..
Non è dunque necessaria un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata.
E’ il principio ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4885 del 5 febbraio 2020.
Nella decisione, è stato sottolineato che la menzionata disposizione di cui all'art. 165 del Codice penale, per il caso del condannato cui sia concessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, si limita a prevedere la "non opposizione" del condannato a sottoporsi ad una simile prestazione non retribuita a favore della collettività.
Non è richiesta, quindi, un’esplicita richiesta in tal senso da parte dell'imputato, ma soltanto l'assenza di una sua espressa opposizione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".